Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties argued regarding the liquidation of the Professional Car Service, but the procedural delay rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12102/2025 R.G. proposto da: MONGIOVI MASSIMO e CORONA ROBERTO, domiciliati presso lo studio dell’avvocato CIASCO ALESSIO (CSCLSS84M25H501P), con domicilio digitale come in atti, che li rappresenta e difende con l'avvocato AL QARYOUTI BEISSAN (LQRBSN75M44H501X), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PROFESSIONAL CAR SERVICE SNC DI MONGIOVÌ MASSIMO E CORONA ROBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FEMIA GIUSEPPE (FMEGPP71L27H501P), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.203/2025 depositata il 13/03/2025 Numero registro generale 12102/2025 Numero sezionale 730/2025 Numero di raccolta generale 30050/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12102/2025 Numero sezionale 730/2025 Numero di raccolta generale 30050/2025 Data pubblicazione 14/11/2025