Italian Court corrects Cassation order omitting attorney fee allocation to antistatary lawyer via material error remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of attorney fees. The plaintiff argued that the original judgment failed to explicitly assign the €200 in expenses to the antistatary lawyer, Lucio Russo, despite his presence in the proceedings. The court applied the established legal principle that such omissions constitute a material error rather than a revocable factual mistake, thereby ordering the clerical amendment to the text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; The omission of the attribution of costs to an antistatary lawyer in a judgment constitutes a material error subject to correction, distinct from a revocable factual error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti ITO -IMPORTAZIONE TAPPETI ORIENTALI SRL, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA G. CALANDRIELLO, 1, presso lo studio dell’avvocato RUSSO LUCIO che lo rappresenta e difende -già ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -già intimato- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30298/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile depositata il 25.11.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.
Rilevato che: -l’avv. Lucio Russo, nella qualità di procuratore della Srl ITO - Importazione Tappeti Orientali (nel ricorso RG n. 2909/2022, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 30298/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 25.11.2024 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a. e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore del predetto difensore dichiaratosi in atti antistatario delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che, il ricorso è stato notificato a controparte il 16.9.2025 : - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale, -invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”; ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.
In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.30298/2024 di questa Corte (pag. 8, ultimo capoverso) è scritto «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO Importazione Tappeti Orientali s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO Importazione Tappeti Orientali s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione all’avvocato antistatario Lucio Russo». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.
Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n.30298/2024 di questa Corte (pag.8 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO Importazione Tappeti Orientali s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi:
«condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ITO Importazione Tappeti Orientali s.r.l. liquidate nell'importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione all’avvocato antistatario Lucio Russo». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in