Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to failure to meet 60-day deadline for notification of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 18 days after the statutory 60-day deadline expired. The appellant company argued that a digital address indicated in the appeal act constituted valid service, but the court rejected this claim. The ruling emphasized that digital domicile designations for specific communications do not override the strict procedural deadlines for formal judicial notifications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 2°, c.p.c.; Art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012: A digital domicile indicated solely for administrative communications does not exempt a party from the strict 60-day deadline for filing a cassation appeal following the formal notification of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline digital domicile judicial notification procedural inadmissibility service of process time limit tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 2°, c.p.c.
Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 31/10/2022:e, dunque, ben oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c..
Art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012
325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e Ric.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 325 c.p
Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 31/10/2022:e, dunque, ben oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12684 del 2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26710-2022proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA EMME S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GAETANO MARCHEIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO SOC. T C PICCIRILLI, rappresentat a e difes a dall’Avvocato STEFANO TONACHELLAper procura a margine del controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 2060/2022 della CORTE D ’ APPELLO DI ROMA,depositata il 29 / 3 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025;

FATTI DI CAUSA 1.1. La Società Agricola Emme s.r.l. , con ricorso notificato il 31/10/2022, ha chiestola cassazione della sentenza in epigrafe. 1.2. Il Fallimentoha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 il termine di sessanta giorni dal momento in cui, in data 31/3/2022, la sentenza impugnata è stata notificata alla società ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. 2.2.

La sentenza impugnata, infatti, come emerge dalle relazioni prodotte in giudizio, è stata notificata alla società poi ricorrente (presso i difensori costituiti nel relativo giudizio d’appello) in data 31/3/2022. 2.3. Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 31/10/2022:e, dunque, ben oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c.. 2.4. Né in senso contrario può rilevare il fatto, emergente dall’atto di citazione in appello ( contenuto nel fascicolo depositato dal Fallimento controricorrente) che la società appellante aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv.

Assunta Catapano indicando l’ indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima (nonché quello dell’avv. Giuseppe Catapano) esclusivamente per “ le successive comunicazioni”. 2.5. In tema di notificazioni al domicilio digitale, l’indicazione fatta dal difensore, nell’atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, non vale , infatti,ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile (Cass. n. 12684 del 2025, la quale, in applicazione del principio esposto, ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata al procuratore costituito in appello per la parte poi ricorrente nonostante che lo stesso, all’atto di costituirsi in appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo diposta elettronica certificata solo per “le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento”) Il ricorsoè, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrent e a rimborsare a l la controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. Così deciso a Roma,