Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Mantero Franco, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, Matteucci, sought dismissal and cost allocation. The court ruled that silence following the proposal constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7240/2025 R.G. proposto da: MANTERO FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2 DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Renato Clarizia (CLRRNT50R10H703E) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alessandro Mantero (MNTLSN47H26H620A). -ricorrente- contro MATTEUCCI MARCO e MATTEUCCI MATTEO, elettivamente domiciliati in Ferrara, alla Via Degli Spadari n. 3, DOM.
DIG., presso lo studio dell’Avvocato Alberto Bova (BVOLRT60D08F158K) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -controricorrenti- SQUARZANTI MARCO. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, n. cron. 562/2025, depositata il 26/03/2025. Numero registro generale 7240/2025 Numero sezionale 729/2025 Numero di raccolta generale 29969/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Roma, 13 novembre 2025. Il Consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 7240/2025 Numero sezionale 729/2025 Numero di raccolta generale 29969/2025 Data pubblicazione 13/11/2025