Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The proceedings involved Bianca Francesco and La Massa Silvana against Unicredit S.p.A., who argued the case should proceed despite the delay. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had lapsed, legally terminating the litigation and awarding costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for settlement constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6648/2025 R.G. proposto da : BIANCA FRANCESCO e LA MAZZA SILVANA, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Carlo Del G reco n. 59, presso lo studio dell’Avvocato Dora La Motta (LMTDRO70C41H501X), rappresentati e difesi dall'Avvocato Gaetano Mercadante (MRCGTN62E23F158H) . -ricorrenti- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in P atti (ME), alla Via 2 Giugno n. 2/B , DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Carmen Trifilò (TRFCMN67E64G377E) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura in atti. -controricorrente- DOVALUE SPA GIÀ DOBANK SPA, GIÀ UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, APORTI SRL, DOVALUE S.P.A., APORTI S.R.L. -intimate- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MESSINA , n. cron. 32/2025,depositata il 20/01/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 1.5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge. Roma,12 novembre