Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings were between four individual appellants and Poste Italiane S.p.A., challenging a lower court judgment. The court ruled that the statutory silence on the decision request constituted a waiver, terminating the case and ordering the appellants to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2333/2025 R.G. proposto da : CIRFERA ANTONIA, PERLA CRISTINA, PERLA ANTONIO e PERLA PIERO, elettivamente domiciliati in San P ietro in L ama, alla via Garibaldi n. 10 /A, DOM DIG, presso lo studio dell’ Av vocato Francesco Raffaele D e Carlo (DCRRFL63R20E506P) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrenti- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, presso Poste Italiane s.p.a., al Viale Europa n. 190, presso lo studio dell’Avvocato Marco Mele (MLEMRC61B01F839U) che l a rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giuseppe Savino (SVNGPP67L05G291G). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE , n. cron. 537/2024,depositata il 17/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,12 novembre 2025.