Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a debtor against the bankruptcy trustee, did not act to preserve the right to appeal the lower court's decree. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10304/2024 R.G. proposto da: RUSCIANO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato GIOVANNINI ALESSANDRO (GVNLSN62R25E625K), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro la CURATELA DEL FALLIMENTO C.S. GROUP S.P.A. (FALL.TO 56/2021), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MERLINI TIZIANA (MRLTZN72C71E625D), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE LIVORNO n. 4198/2024 depositato il 18/03/2024 all’esito del proc.to n. 3292/2023 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10304/2024 Numero sezionale 721/2025 Numero di raccolta generale 29947/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 10304/2024 Numero sezionale 721/2025 Numero di raccolta generale 29947/2025 Data pubblicazione 13/11/2025