Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, INSO Sistemi, filed a challenge against a Rome court decree but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25363/2024 R.G. proposto da: INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. IN A.S., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA CARLO GIUSEPPE (TRRCLG50C19H928K), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NOSCHESE EMANUELE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MANETTI LUCA (MNTLCU72H19D612H), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NITTI DONATO (NTTDNT69T16D612R) e FERRADINI GUIDO (FRRGDU66C18D612L) con domicilio digitale come in atti -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n.2111/2024 depositato il 17/10/2024 emesso all’esito del proc.to n. 32219/2020 R.G.
Numero registro generale 25363/2024 Numero sezionale 720/2025 Numero di raccolta generale 29945/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 25363/2024 Numero sezionale 720/2025 Numero di raccolta generale 29945/2025 Data pubblicazione 13/11/2025