Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Coratti Rita, did not act to preserve the right to appeal against the Tribunal of Tivoli's decree. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the lower court's proposal results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14835/2025 R.G. proposto da: CORATTI RITA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FELLI MARIO (FLLMRA65A06G659B), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FINELGA SOCIETA' COOPERATIVA IN SCIOGLIMENTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIO (BZZSLV66H03A783M), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TIVOLI n. 6076/2025 depositato il 14/05/2025 all’esito del proc.to n.482/2022 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 14835/2025 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 29936/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 14835/2025 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 29936/2025 Data pubblicazione 13/11/2025