Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, Petrucca Fabrizio, did not intervene to contest the proposal, while the respondent, Finlega Cooperative, argued for the dismissal based on the statutory time limit. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16500/2025 R.G. proposto da: PETRUCCA FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FELLI MARIO (FLLMRA65A06G659B), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ COOPERATIVA FINLEGA SOC. COOP. IN L.C.A., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIO (BZZSLV66H03A783M), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAVARRO PIERLUIGI (NVRPLG75M04H501N) con domicilio digitale come in atti -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE TIVOLI n.7340/2025 depositato il 10/06/2025 all’esito del proc.to n.435/2022 RG.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 16500/2025 Numero sezionale 715/2025 Numero di raccolta generale 29935/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 16500/2025 Numero sezionale 715/2025 Numero di raccolta generale 29935/2025 Data pubblicazione 13/11/2025