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Decreto — n. 29810/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 29810/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Consoli Stefano, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party, Banca Mediolanum, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision 40-day statutory period renunciation by silence Civil Procedure Code legal costs allocation procedural default anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Numero registro generale 9590/2023 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 29810/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Numero registro generale 9590/2023 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 29810/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9590/2023 R.G. proposto da: CONSOLI STEFANO, elettivamente domiciliato in Rovato (BS), al Corso Bonomelli n. 107, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Angelo Riva (RVINGL62E14H630T) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro BANCA MEDIOLANUM S.P.A., elettivamente domiciliata in Milano, alla via San Maurilio n. 3, presso lo studio degli Avvocati Marco Rapini (RPNMRC59E10F205R) e Tomaso di Seyssel (DSYTSL68S16F205J) che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -controricorrente- SPADA GIANLUIGI. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, n. cron. 1485/2022, depositata il 13/12/2022.

Numero registro generale 9590/2023 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 29810/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 11 novembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 9590/2023 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 29810/2025 Data pubblicazione 12/11/2025