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Ordinanza — n. 29794/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal under Article 390 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29794/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal case extinguished following the appellant's formal withdrawal. Roberto Catto and Stilmotors S.R.L. voluntarily renounced their cassation appeal against Marathon SPV S.R.L. and its financial backers, with the opposing party consenting to the withdrawal. The court ruled that this voluntary abandonment satisfies the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A party's voluntary withdrawal from a cassation appeal, even if occurring after a request for early judgment, validly extinguishes the proceedings without the need for a ruling on costs if parties agree on expense compensation.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal cassation procedure extinction Article 390 Civil Code expense compensation agreement procedural abandonment esame di cassazione ritiro della domanda di revisione opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.
Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
18671 e 25901 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Il 4/7 gennaio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs.
art. 390 cod. proc. civ
Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025
(cfr., amplius, Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025).
Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025
Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass.
Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024
25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass.
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass.
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20562/2024r.g. proposto da: CATTO ROBERTO, in proprio e quale legale rappresentante di STILMOTORS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Franco Miotto , con cui elettivamente domiciliano in Roma, al Viale di Massimo Villa n. 33, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Maurizio Benincasa. - r icorrent i - contro MARATHON SPV S.R.L.,e, per essa, quale procuratrice e servicer , BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., quest’ultima incorporante la SECURITISATION SERVICES S.P.A., che, a sua volta, agisce tramite la mandataria e sub servicerHOIST ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Pierfelice Grillo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Rossana Buda, giusta procura speciale allegata al controricorso. - c ontroricorrente - MARTE SPV S.R.L.;

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (GIA' CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.). - intimat e - avverso la sentenza, n. cron. 1131 /20 2 4 , del la CORTE DI APPELLO DI VENEZIAdepositata in data 10/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Roberto Catto e la Stilmotors s.r.l. in liquidazione hanno proposto ricorsoper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia del 23maggio/10 giugno 2024, n. 1131 , affidandosi a tre motivi . Si è costituita, con controricorso,Marathon SPV s.r.l . , e, per essa, quale procuratrice e servicer, Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., quest’ultima incorporante la Securitisation Services s.p.a., che, a sua volta, agisce tramite la mandataria e sub servicer Hoist Italia s.r.l.

Sono rimaste solo intimate Marte SPV s.r.l. e Credit Agricole Italia s.p.a. (già C redit A gricole F riuladria s.p.a.). Il 4/7 gennaio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 17/18 febbraio 2025 , il Catto e la Stlmotors s.r.l. in liquidazione hanno chiesto la decisione del loro ricorso, successivamente depositando anche una memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc . civ . CONSIDERATO CHE 1. Il 5 novembre del 2025, giorno precedente alla odierna adunanza camerale, il Catto e la Stlmotors s.r.l. in liquidazione hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art.390 cod. proc. civ., al loro ricorso ed agli atti del relativo procedimento, concompensazione integrale delle spese del presente giudizio.

La controricorrente ha aderito a tale rinuncia. RITENUTO CHE 1. La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ambito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr., amplius, Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025).

2. Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinuncia al ricorso ed adesione ad essa) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

3. Stante la ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, sono inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiaraestinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezio