Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, representing a bankrupt company, did not respond to the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn and the proceedings terminated without further substantive examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12047/2021 R.G. proposto da: LENTI CIRO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CESALI MASSIMILIANO (CSLMSM68L10H501I), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTUCCINI GIANNI (BRTGNN70R26A390Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO IMMOBILIARE CHIARA S.R.L. A SOCIO UNICO -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE PISA n.4442/2021 pubblicato il 25/03/2021 all’esito del proc.to n. 2227/2020 R.G.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12047/2021 Numero sezionale 712/2025 Numero di raccolta generale 29726/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12047/2021 Numero sezionale 712/2025 Numero di raccolta generale 29726/2025 Data pubblicazione 11/11/2025