Cassation court allows SACE's opposition against bankruptcy trustee, ruling payment proof not required for counter-guarantee creditor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Tribunal's rejection of SACE's opposition to the bankruptcy of S.T.F. Salvatore Trifone and Sons. The lower court had dismissed SACE's claim because it failed to prove payment by Unicredit, citing procedural preclusions regarding a late objection. The Court held that proving Unicredit's payment was not a constitutive fact for SACE's rights, which were established by the release of the counter-guarantee and the debtor's default, thus allowing the claim to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, 62 l. fall.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The creditor of a counter-guarantee does not need to prove the payment of the principal creditor to establish their right; such proof is not a constitutive fact of the guarantee creditor's action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14024/2022 R.G. proposto da SACE s.p.a., rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato Fabio Ferrante (FRRFBA69C11F205S) per procura speciale in atti -ricorrente – contro FALLIMENTO di S.T.F. SALVATORE TRIFONE e FIGLI s.p.a. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Alberto Redeghieri Baroni (RDGLRT61L17G479P)per procura speciale in atti -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.3448/2022 depositat o i l 20/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA 1. Si evince dal decreto impugnato che SACE rilasciava, su richiesta di Unicredit s.p.a., una fideiussione a parziale garanzia del valore della controgaranzia che la stessa Unicredit aveva prestato in relazione a un performance bondemesso da Riyad Bank in favore di Saudi Electricity Company, committente di un contratto per la fornitura di caldaie stipulato con S.T.F. Salvatore Trifone e figli s.p.a. (di seguito, per brevità, S.T.F.). SACE, non essendo riuscita ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto predisposto da S.T.F., comunicava al beneficiario della garanzia la revoca del proprio intervento di sostegno.
Nel contempo, Saudi Electricity Company escuteva, a causa dell’inadempimento di S.T.F., il performance bondemesso da Ryihad Bank e quest’ultima (in data 31 ottobre 2018) faceva valere la controgaranzia prestata da Unicredit s.p.a.; infine, SACE, su richiesta della banca, provvedeva al pagamento di $ 4.074.686,97 in favore di Unicredit, chiedendo poi di essere ammessa al passivo di S.T.F., dichiarata fallita il 10 maggio 2018, per il corrispondente importo, in via privilegiata. Il giudice delegato al fallimento di S.T.F. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da SACE, facendo applicazione della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l. fall., che preclude al garante escusso dopo l’apertura del fallimento dell’obbligato principale di far valere il suo credito al passivo fino a che il creditore non sia stato completamente soddisfatto, escludendo pure la possibilità di riconoscere il privilegio ex art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 nella fattispecie concreta.
2. Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione presentata da SACE, con decreto pubblicato in data 20 aprile 2022, ritenendo fondata ed assorbente l’eccezione sollevata dalla procedura in ordine alla mancata prova dell’avvenuto pagamento. Rilevava, in particolare, che l’atto di quietanza e surroga prodotto da SACE era stato compilato con i dati personali di un soggetto, qualificato come procuratore di Unicredit s.p.a., che aveva apposto una firma illeggibile, aggiungendo che, pur essendo stato affermato che il rappresentante dell’assicurato era dotato dei necessari poteri in virtù di procura, questa non era stata allegata all’atto. Osservava, inoltre, che l’ulteriore documento prodotto, denominato “dettaglio movimenti”, non recava alcun espresso elemento di collegamento a un individuato istituto di credito, né alla specifica operazione di garanzia addotta da SACE a giustificazione della sua insinuazione.
3. SACE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di S.T.F.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla prova del pagamento: l’avvenuto pagamento dell’indennizzo effettuato da SACE a favore di Unicredit – assume la ricorrente – costituiva un fatto non solo non contestato dai curatori, ma addirittura espressamente riconosciuto dai curatori all’interno del progetto di stato passivo. 4.2 Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per violazione del giudicato ex art. 96 l. fall.: l'avvenuto pagamento e il suo accertamento erano una circostanza di fatto che aveva costituito uno degli antecedenti logici della pronuncia del G.D. e tale circostanza doveva essere considerata oggetto di giudicato a seguito della relativa mancata impugnazione da parte del fallimento; il tribunale, quindi, ha errato nell'applicazione dell'art. 96 l. fall., non riconoscendo la corretta portata del provvedimento del G.D.. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per vizio di ultrapetizione, in relazione agli artt. 112 e 99, comma 7, cod. proc. civ.: il tribunale ha erroneamente ritenuto che la curatela avesse eccepito nell’atto costitutivo il mancato pagamento di SACE, ponendo tale assunto a fondamento della decisione, quando, in realtà, non vi era stata alcuna espressa e autonoma contestazione in merito alla prova del pagamento (peraltro già precedentemente riconosciuto dai curatori), né impugnazione del relativo accertamento operato dal giudice delegato; l’eccezione, formulata per la prima volta nelle note di trattazione scritta del fallimento per udienza successiva alla costituzione in causa e, poi, nelle note conclusive, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in virtù delle preclusioni operanti nel sistema processuale del giudizio di opposizione. 4.4 Il quarto motivo lamenta, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’errata valutazione della prova dell’avvenuto pagamento: il tribunale –in tesi - ha errato nella valutazione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., delle prove prodotte da SACE; da questa errata valutazione discende la nullità della decisione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Questa Corte, in base al principio iura novit curia, può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno (Cass. 4272/2021). I motivi di impugnazione contestano l’accertamento del tribunale in ordine al fatto che non fosse stata data dimostrazionedell’avvenuto pagamento, elemento di prova ritenuto decisivo dal tribunale tanto da giustificare, di per sé, il rigetto dell’opposizione.
Simili contestazioni hanno impedito il formarsi del giudicato sul fatto che la dimostrazione del pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante rappresentasse un fatto costitutivo del diritto. 5.2 Il pagamento degli importi richiesti dall'istituto di credito in favore del quale SACE aveva rilasciato la controgaranzia non è un fatto costitutivo del diritto del garante, la cui definitiva ammissione, invece, consegue alla dimostrazione dell’avvenuto rilascio della garanzia e dell'inadempimento della società garantita (Cass.18148/2023).
Nel caso di specie, ove la società garantita era S.T.F. Salvatore Trifone e figli s.p.a. e veniva in considerazione una controgaranzia rilasciata da SACE, occorreva verificare, essendo indiscusso il rilascio della controgaranzia, se la società poi fallita si fosse resa inadempiente ai propri obblighi e se, in conseguenza di ciò, Unicredit avesse pagato a seguito dell’escussione della garanzia concessa in favore della banca saudita. Una volta acclarato che Unicredit, dopo aver pagato, aveva escusso la garanzia pubblica di SACE, null’altro vi era da dimostrare come fatto costitutivo dell’azione di quest’ultima.
6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia l