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Ordinanza — n. 29602/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29602/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a decreto ingiuntivo Ud.14/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7087/2022 R.G. proposto da MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA del MEZZ O GIORNO s.p.a. , rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato Filippo Pingue (PNGFPP61H24A783A) per procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente - nonché contro FALLIMENTO di ALPEX s.r.l., rappresentato e difeso dall' A vvocato SabinaBardini (BRDSBN71D45L407E) per procura speciale in atti -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 11 /202 2 depositat o i l 2/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal consigliere Alberto Pazzi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29602/2025 — snciv · Corte di Cassazione: MCC ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Alpex s.r.l. ADER ha depositato controricorso adesivo chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso principale proposti da MCC. Parte ricorrente e la procedura controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso. Si evince dal decreto impugnato che ADER dapprima ha formulato istanza di ammissione al passivo, quindi ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento che ha denegato l’ammissione.

Parole chiave

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credito nel fallimento danno ai creditori opposizione al precetto esecutivo grida ai creditori caso di garanzia bancaria attestato di carenza beni
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Testo completo

a decreto ingiuntivo Ud.14/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7087/2022 R.G. proposto da MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA del MEZZ O GIORNO s.p.a. , rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato Filippo Pingue (PNGFPP61H24A783A) per procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente - nonché contro FALLIMENTO di ALPEX s.r.l., rappresentato e difeso dall' A vvocato SabinaBardini (BRDSBN71D45L407E) per procura speciale in atti -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 11 /202 2 depositat o i l 2/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il giudice delegato al fallimento di Alpex s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito (di € 466.525,68 in privilegio e di € 935,52 in chirografo) vantato da ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, per brevità, ADER) sulla scorta di un’iscrizione a ruolo asseritamente effettuata su richiesta della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (nel prosieguo, per brevità, MCC) exart. 2 D.M. 20 giugno 2005.

2. Il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione proposta da ADER, giudizio in cui era intervenuta ad adiuvandumMCC, in quanto non vi era prova del fatto che, a seguito dell’escussione della garanzia, la banca erastata pagata.

3. MCC ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Alpex s.r.l. ADER ha depositato controricorso adesivo chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso principale proposti da MCC. Parte ricorrente e la procedura controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso. Si evince dal decreto impugnato che ADER dapprima ha formulato istanza di ammissione al passivo, quindi ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento che ha denegato l’ammissione.

Il Tribunale di Treviso ha poi espressamente registrato –a pag. 2 del decreto impugnato, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna puntuale contestazione ad opera dell’odierna ricorrente – che MCC era intervenuta nel giudizio di opposizione ad adiuvandum dell’opponente.Questa qualificazione non è stata censurata. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 2818/2018, n. 2818, Cass.

Sez. U., 5992/2012). Non osta all’applicazione di questa regola, di carattere generale, il fatto che l’art. 8-bis, comma 2, d.l. 3/2015 preveda che «al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», perché la legittimazione a proporre ricorso per cassazione dipende, in ogni caso, dalla veste processuale assunta dalla parte all’interno del giudizio a quo. Non rimane, quindi, che constatare l’inammissibilità dell’impugnazione presentata da MCC.

5. Va registrato, da ultimo, che ADER si è costituita in sede di legittimità limitandosi a aderire al ricorso principale presentato da MCC. Rispetto a una simile difesa non occorre assumere alcuna statuizione, posto che quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale (Cass.10329/2016).

5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo e rimangono a carico, in via solidale, tanto del ricorrente principale, quanto del controricorrente che ha aderito in toto alla richiesta del ricorrente principale. Infatti, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla Suprema Corte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità (Cass., Sez. U., 23143/2018), cosicché la disciplina delle spese di lite segue la condivisione degli interessi anche laddove la singola parte non abbia assunto l’iniziativa processuale che ha dato avvio al giudizio.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, in solido, il ricorrente e il controricorrente ADER al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif