Cassation court dismisses appeal, ruling bankruptcy interest rates override special public intervention rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Sace spa's appeal against the Verona Tribunal's bankruptcy ruling regarding interest rates. Sace argued that special legislation for public support interventions mandated higher interest rates than the standard legal rate applied by the bankruptcy court. The court held that the general bankruptcy code prevails over special laws in insolvency proceedings, establishing that the legal rate applies to privileged claims regardless of the specific public intervention context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, comma 3°, l.fall.; Art. 2749 c.c.; In bankruptcy proceedings, the legal interest rate under the Civil Code applies to privileged claims, overriding specific higher rates from special legislation regarding public support interventions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12341/2021 R.G. proposto da: Sace spa, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro Fallimento Fraven spa, -intimato avverso il decreto del Tribunale di Verona di cui al procedimento n. 7326/2020, depositato il 26/03/2021. Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.
FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Verona, con decreto del 26/3/2021, ha rigettato l’opposizione, ex art 99 l.fall., proposta da Sace spa avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Fraven spa che, nell’ammettere al passivo del fallimento, in privilegio ex art. 9, comma 5°, d.lvo 123/98, il credito per capitale (€ 95.000) ed interessi vantato da Sace spa a titolo di regresso per il pagamento da parte della ricorrente in favore della creditrice della società fallita, aveva riconosciuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 54, comma 3°, l.fall. e 2749 c.c., gli accessori non al tasso speciale invocato, bensì al saggio legale, ex art 1284, comma 1°, c.c. dalla data del pagamento e sino al deposito del progetto di riparto che preveda la soddisfazione, anche parziale, del credito. 1.1 Il Tribunale ha, quindi, ribadito il principio, espresso negli artt.54 l. fall. e 2749 c.c. della applicabilità degli interessi, in misura legale, dalla data del fallimento alla formazione del piano di riparto anche parziale, non soffrendo la disciplina degli interessi nelle procedure esecutive e concorsuali alcuna deroga dall’art.9 del d.lvo 123/1998. 2 Sace spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi; il Fallimento non ha svolto difese; il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1 e 9, comma 4° d.lvo 123/1998, in relazione all’art. 360, comma1° n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 3°,l.fall. e 2749 c.c., alla materia degli interventi di sostegno per lo sviluppo effettuati dalle amministrazioni pubbliche e regolamentati, anche in punto di determinazione degli interessi (pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti), da una specifica disciplina legislativa a partire dalla l. 59/1997. 1.1 Sostiene la ricorrente, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, che l’art. 2749 c.c., nel richiamare espressamente il tasso legale degli interessi, non si riferisce al saggio legale previsto dall’art. 1284 c.c. ma alla diversa e specifica misura contenuta in disposizioni normative speciali come è quella prevista dal l’art. 9 d.lvo 123/1998. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2749 c.c. e 54 l.fall. in combinato disposto, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 , c.p.c. per non aver il Tribunale ritenuto l’art. 9, comma 4°, sulla determinazione degli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti, norma speciale e, quindi, derogativa della disciplina generale degli interessi per come regolamentati nelle procedure esecutive e concorsuali. 2.2 Si ascrive al Tribunale di aver errato nel non aver inteso l’espressione “misura legale”, contenuta nell’art 2749 c.c., come “determinato dalla legge” e, quindi, nel caso di specie, dall’art. 9 comma 4° d.lvo 123/ 1998. 3 I due motivi, suscettibili di esame congiunto stante la loro intima connessione, sono infondati. 3.1 Costituisce dato pacifico che Sace spa, a seguito di escussione da parte della Banca creditrice verso la società garantita, abbia effettuato il pagamento dopo il fallimento della Fraven spa, ragion per cui essendo il credito di regresso sorto in annata successiva a quella in corso alla data dell’apertura della procedura concorsuale, gli interessi sono stati riconosciuti non al richiesto tasso speciale bensì al saggio legale dalla data del pagamento sino al deposito del primo progetto di riparto del credito. 3.2 Ciò in applicazione dell'art. 2749 c.c. disposizione che prevede l’estensione del privilegio, circoscrivendolo però agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell'anno precedente, nonché, limitatamente alla misura legale, agli interessi maturati successivamente. 3.3 In materia fallimentare, l'estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell’ art. 54, comma 3°, l.fall. il quale richiama l’art. 2749 c.c., commi 2° e 3°, equiparando la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento e precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. 3.4 Il testo attuale di detta disposizione, introdotto dal d.lvo n. 5/2006, n. 5, art. 50,riproduce sostanzialmente quello previgente, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3°, nella parte in cui non richiamava, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 c.c.. 3.5 L’art. 9 comma 4° d.lvo 123/1998 stabilisce che «Nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.
In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto». 3.6 Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, avuto riguardo agli interessi pubblici sottesi alla normativa sugli interventi per il sostegno delle imprese, la misura degli interessi, in collocazione privilegiata, previsti dalla norma speciale testé passata in rassegna deve essere riconosciuta anche se maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento. 3.7 Il Tribunale ed il giudice delegato hanno, invece, escluso l’operatività del tasso indicato nella norma speciale sul presupposto che l’espressione “misura legale” utilizzata nell’art. 2749, comma 2°, c.c., in tema di privilegio (così come nell’art. 2788, per i crediti pignoratizi e nell’art. 2855, comma 3, c.c. per i crediti ipotecari), deve intendersi, non già come misura stabilita direttamente dalla legge, ma come indicazione del saggio di interesse determinato in via generale per tutti i crediti, destinata a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall’apertura di una procedura concorsuale. 3.8 Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ammissione al passivo fallimentare ha ripetutamente affermato il principio, che si condivide ed al quale si intende dare seguito anche in questa sede, secondo cui la misura legale alla quale rinvia l'art. 2749 c.c., comma 2°, ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 cod. civ. per i crediti pignoratizi ed ipotecari non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 cod. civ.; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (cfr.
Cass. 16480/2012, 8657/1998 11033/1997, 795/1997, 6781/1996, 6852/1988, 148/1987 e 6487/1986). 4 Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il