Italian court annuls foreigner detention order due to lack of specific written reasoning on pre-printed form.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a detention order for a foreign national because it was issued on a pre-printed form lacking specific written reasoning. The applicant argued the document failed to explicitly state the legal grounds for extending detention, violating constitutional requirements. The court ruled that administrative detention requires strict statutory justification and cannot rely on unmarked checkboxes, thus ordering the lower court to cancel the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 Cost.; d.lgs n. 286/1998, art. 14, comma 5: Administrative detention orders must contain explicit written reasoning verifying statutory conditions; pre-printed forms with unmarked checkboxes constitute nullity due to lack of specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onvalida di trattenimento dello straniero. MARIA ACIERNO Presidente LAURA TRICOMI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigl ier e Ud. 25/09/2025CC R.G.N. 3099/2025 ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. MAURA CAPRIOLI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099/2025proposto da: FLORES SEGURO YESON ANDRES, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Marciano,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; QUESTURA DI MILANO, in persona del Questore p.t.;rappres.; -intimati- avverso il decreto di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza, emesso dal giudice di Pace di Milano , pubbl icato il 3.02.2025; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE In data 31/01/2025 veniva notificato a Flores Seguro Yeson Andresil decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona; in pari data lo stranieroveniva trattenuto presso il CPR di Milano-Corelli, per ordine del Questore di Milano che chiedeva la convalida del provvedimentoal giudice di Pace di Milano, il quale convalidava , con provvedimento emessoall’udienza del 03/02/25 Lo stranieroricorre in cassazione avverso il decreto del giudice di Pace con unico motivo . Non si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo nullità della motivazione del decreto impugnato per assenza della stessa, in quantocomposto da un modulo prestampato ove non sono state apposte neppure le crocett e relative alle opzioni predefinite. Il motivo èfondato, in quanto il decreto impugnato è stato redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione. Al riguardo, questa Corte ha affermato che i l trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.
Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ( Cass., n. 6064/2019; n. 18748/2015: n ella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998).
Pertanto, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassatosenza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti,ex art. 382 c.p.c. Infine, rilevato che non risulta ammissione al gratuito patrocinio, le spese del giudizio di legittimità (non vi è patrocinio difensivo nel giudizio di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Condanna le parti intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell