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Ordinanza — n. 29198/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by Ministry of Justice, overturning lower court dismissal for procedural timeliness error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29198/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice successfully appealed the Lecce Tribunal's dismissal of their appeal, arguing the lower court incorrectly calculated the appeal deadline. The court found the Tribunal erred by using the filing date instead of the notification date of the citation under ordinary procedure rules. Consequently, the appeal was allowed, the lower decision was quashed, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The principle of apparent procedure requires that the qualification of the action determines the applicable appeal deadline, regardless of the judge's error in identifying the correct procedural track.

Parole chiave

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apparent procedure principle appeal timeliness deadline notification date citation ordinary procedure rules judicial error in qualification assegni di formazione risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 35 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 155 c.p.c.
art. 325 c.p
art. 35 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10509 del 22/04/2025
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016; Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015
12872 del 22/06/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015nonché Cass.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011
21520 del 22/10/2015nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011),a mente del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuataesclusivamente sulla base della Sez.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9907/2023R.G. proposto MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore edomiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro LAVENEZIANA FRANCESCO –intimato – avverso la sentenza del TRIBUNALE LECCE n. 3148/2022 depositata il 09/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/10/2025dal Consigliere dott. Federico Rolfi; Oggetto: Impugnazioni - Regime - Criterio di individuazione - Principio dell'apparenza R.G.N. 9907/2023 Ud. 28/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 9907/2023 – CC 28/10/2025 - Pagina nr. 2 di 4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 3148/2022, pubblicata in data 9 novembre 2022, il Tribunale di Lecce, nella regolare costituzione dell’appellato FRANCESCO LAVENEZIANA, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso la sentenza emessa del Giudice di Pace di Taranto n. 669/17, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo MINISTERO avverso il decreto ingiuntivo n. 602/2016, emesso dal Giudice di pace a favore dell’odierno intimato per la corresponsione dell’indennità di formazione ex art. 11, comma 3, L. 374/1991.

2. Il Tribunale ha dichiarato il gravame inammissibile, in quanto non tempestivamente proposto, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata all’appellante il 16marzo 2017 e che l’appello risultavaessere stato iscritto a ruolo il 18 aprile 2017, e pertanto oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c.

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce ricorre il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. È rimasto intimato FRANCESCO LAVENEZIANA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 325 c.p.c. “per avere il Tribunale di Lecce erroneamente dichiarato la tardività dell’impugnazione proposta, con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017 dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto emessa il 23 febbraio 2017 e notificata il 16 marzo 2017”. Sez. S1 - R.G. 9907/2023 – CC 28/10/2025 - Pagina nr. 3 di 4 Il ricorrente censura la decisione impugnata, evidenziando che la tempestività del gravame doveva essere verificata non in relazione alla data dell’iscrizione a ruolo dell’appello, bensì in relazione alla data di notifica del gravame, notifica avvenuta con PEC del 13 aprile 2017 e quindi nel pieno rispetto del termine ex art. 35 c.p.c.

2. Il ricorso è fondato. L’esame degli atti di causa, ed in particolare della sentenzadi prime cure pronunciata dal Giudice di Pace – esame cui questa Corte ha il potere-dovere di procedere, essendo dedotto un error in procedendo relativamente al quale questa Corte è giudice del fatto processuale (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017) – consente di verificare che tale decisione è stata assunta secondo il rito di cognizione ordinaria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato mediante citazione.

Da ciò deriva che – anche a voler prescindere dal la corretta individuazione del rito applicabile alla controversia in questione – all’impugnazione proposta innanzi il Tribunale doveva comunque trovare applicazione il c.d. “principio dell’apparenza”, da questa Corte costantemente enunciato (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 10509 del 22/04/2025; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Cass. Sez. L -Sentenza n. 13381 del 26/05/2017;

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011),a mente del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuataesclusivamente sulla base della Sez. S1 - R.G. 9907/2023 – CC 28/10/2025 - Pagina nr. 4 di 4 qualificazione dell'azione compiuta,anche implicitamente, dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Poiché la sentenza di prime cure era stata notificata all’Amministrazione odierna ricorrenteda parte dell’odierno intimato , l’appello avverso la sentenza medesima doveva seguire le regole del rito ordinario e risultava retto –quanto al termine di proposizione – dal disposto di cui all’art. 325 c.p.c., dovendosi valutare la tempestività del gravame con riferimento alla data della notifica della citazioneex art.342 c.p.c.

Il Tribunale di Lecce, per contro, ha –del tutto immotivatamente – ritenuto di valutare la tempestività del gravame assumendo come riferimento la data della sua – successiva – iscrizione a ruolo, e non quella della notifica della citazione, in tal modo incorrendo nella dedotta violazione di legge.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di