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Ordinanza — n. 29050/2025 — snciv Generato dall'IA

Bank allowed to claim unjust enrichment from third parties for payments made on invalid post-bankruptcy checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29050/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal by Deutsche Bank S.p.a. regarding its inability to claim restitution from third parties who received payments via checks issued by a bankrupt entity after the bankruptcy declaration. The court held that the issuance of such checks was legally ineffective under bankruptcy law, rendering the bank's mandate void and the payments made without cause. Consequently, the court ruled that the bank is legally entitled to pursue an action for unjust enrichment against the beneficiaries of these invalid payments.

Regesto Legislator

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Art. 44 l. fall.; Art. 2033 c.c.: When a bank pays third parties using checks issued by a bankrupt debtor after the bankruptcy declaration, and those checks are declared ineffective under bankruptcy law, the bank is entitled to claim unjust enrichment from the third-party beneficiaries.

Parole chiave

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bankruptcy law unjust enrichment post-bankruptcy checks legal invalidity restitution claim bank mandate third party beneficiary obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 44 l. fall.
E nella specie l’emissione degli assegni, effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è stata dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 44, primo comma, della legge fallimentare.
Art. 2033 c.c.
8911 del 2003), ha ritenuto che la banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente al fallimento, è legittimata all’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti di detti terzi.
Art. 42 l. fall.
art. 2033 c.c
8911 del 2003), ha ritenuto che la banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente al fallimento, è legittimata all’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti di detti terzi.
artt. 2033 c.c
civ., violazione degli artt. 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9167/1992
Cass. n. 8567/1993
Cass. n. 16032/2000
Cass. n. 8911/2003
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30261/2019 r.g. proposto da: Deutsche Bank S.p.a., con sede in Milano, alla Piazza del Calendario n. 3, Codice Fiscale 01340740156, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Andrea Castaldi, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Re, giusta procura in calce al ricorso, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Vittoria Colonna 40 presso lo studio dell’Avv. Alberto Di Capua. - ricorrente - contro PEZZELLA ASSICURAZIONI SAS di Raffaele e Daniela Pezzella (c.f. 03199641212), in persona dell’amministratore, Daniela Pezzella, con sede in Frattamaggiore (NA), via XXXI Maggio, 21, rappresentata e difesa dall’avv.

Michele Massimiliano Capasso (c.f. CPSMHL75S18F839S) ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia, 1, presso lo studio dell’avv. Francesco Attianese. -controricorrente - AUTOMAR s.r.l., Raffaele Chianese, C.B. PARTNERS di Carrozzo Piero, City Car s.r.l., Fallimento Domus s.a.s. di Domus di Francesco De Cesare - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata in data 4.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Il Fallimento di Domus sas di Francesco De Cesare e del socio illimitatamente responsabile Francesco De Cesare aveva proposto nei confronti della DEUTSCHE BANK S.P.A. azione ex art. 44 l. fall . al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di un contratto di conto corrente bancario acceso dal fallito presso la suddetta banca successivamente al suo fallimento, nonché l’inefficacia delle operazioni di addebito eseguite su detto conto corrente per euro 55.670,76.

La banca si era costituita in giudizio chiedendo, in via subordinata e nelle denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, la chiamata in causa dei soggetti beneficiari dei pagamenti ordinati dal fallito tramite il suddetto conto corrente, formulando nei loro confronti domanda di ripetizione dell’indebito.

2. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.1.2014 e di cui al n. 360/2014 veniva accolta,in parte, la domanda presentata dalla curatela fallimentare e la DEUTSCHE BANK S.P.A. veniva dunque condannata alla restituzione della “somma di euro 55.670,76, da cui detrarre le somme corrisposte al fallito a titolo di invalidità”, ma la sentenza di primo grado dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva dei suddetti chiamati in causa.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame la banca e la Corte di appello di Napoli ha accolto il primo motivo di appello in punto di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla chiamata in garanzia dei beneficiari dei pagamenti eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento e nel merito ha tuttavia rigettato tale domanda pretermessa in primo grado per il rilevato difetto di legittimazione attiva della banca a proporre, ai sensi dell’art. 2033 c.c., azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dei terzi beneficiari dei pagamenti disposti dal fallito tramite conto corrente bancario.

4. La sentenza, pubblicata il 4.3.2019, è stata impugnata da DEUTSCHE BANK S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui la PEZZELLA ASSICURAZIONI SAS di Raffaele e Daniela Pezzella ha resistito con controricorso. AUTOMAR s.r.l., Raffaele Chianese, C.B. PARTNERS di Carrozzo Piero, City Car s.r.l. e il Fallimento Domus s.a.s. di Domus di Francesco De Cesare , intimati, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale, dottor Stanislao De Matteis, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primoed unico motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2033 c.c. e 44 l. fall. Si deduce che la Corte di appello, ritenendo infondata la domanda di ripetizione proposta dalla banca nei confronti dei terzi ai quali aveva pagato assegni emessi dal fallito, sarebbeincorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 42 l. fall.e 2033 c.c., perché l’inefficacia degli atti di disposizione del fallito, e quindi del mandatoda costui conferito alla banca, aveva fatto venir meno la causa dei pagamenti effettuati dalla stessa in base agli assegni emessi dal fallitostesso.

2. Il ricorso è fondato. Giova infatti ricordare che la giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, già con sentenza n. 9167 dell’11.8.1992 (conf. Cass. n. 8567 del 1993, Cass. n. 16032 del 2000, Cass. 8911 del 2003), ha ritenuto che la banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente al fallimento, è legittimata all’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti di detti terzi. Tale orientamento va confermato. La disciplina della delegazione di pagamento - in base alla quale la Corte di appello ha ritenuto che difettava il presupposto dell’azione di ripetizione di indebito - non si applica allorché il mandato sia insussistente o sia venuto meno successivamente.

E nella specie l’emissione degli assegni, effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è stata dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 44, primo comma, della legge fallimentare. A ciò va anche aggiunto che l’inefficacia del mandato contenuto negli assegni importa che la banca, la quale paghi gli stessi a terzi, esegue pagamenti inidonei ad estinguere il rapporto (di valuta) tra il fallito e i terzi, dal momento che, risultando il mandato inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, dunque, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. La sentenza impugnata va, pertanto, cassatacon rinvio alla Corte di appello competente che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio di diritto già sopra ricordato e qui riaffermato, secondo il quale: la banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall., è legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c. P.Q.M accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà decidere a