Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29041/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses request to correct clerical error where duplicate filing was deemed identical proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29041/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the petitioners' request to correct a Supreme Court order regarding a duplicate filing error. The petitioners argued that a single electronic scan of a paper petition was incorrectly entered as a second distinct case, violating the principle of ne bis in idem. The Court rejected this, ruling that the material error correction procedure under Article 287 of the Code of Civil Procedure applies only to discrepancies between a judgment's text and its reasoning, not to the administrative duplication of identical proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287 c.p.c.; The material error correction procedure is limited to discrepancies between a judgment's text and its reasoning and cannot be used to challenge the administrative duplication of identical proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction duplicate filing error ne bis in idem principle clerical error procedure administrative duplication Code of Civil Procedure procedural identity duplica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Questa Corte ha affermato che "il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.
art 287 c.p
FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Scatigna Stefano e Scatigna Michele, nonché per la Due Esse s.r.l hanno proposto istanza ex art 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L. 11 agosto 2020, n. 16877
Cass. n. 12184/2020
Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento dicorrezione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020;Cass.
Cass. n. 21213/2013
12184/2020;Cass. n. 21213/2013;Cass.
Cass. n. 10203/2009
21213/2013;Cass. n. 10203/2009;
Cass., S.U. n. 9438/2002
Cass., S.U. n. 9438/2002 ) né per l’applicazione d
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: SCATIGNA STEFANO, SCATIGNA MICHELE, DUE ESSE SRL, elettivamente domiciliati in MARTINA FRANCA VIA DEI LECCI 56, presso lo studio dell’avvocato MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO (MSCDTN63L23E986U) che li rappresenta e difende -già ricorrenti- contro UNICREDIT SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 34467/ depositata26.12.2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Scatigna Stefano e Scatigna Michele, nonché per la Due Esse s.r.l hanno proposto istanza ex art 287 c.p.c. nei confronti di Unicredit s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena esponendo che la Cancelleria, non avvedendosi che il ricorso trasmesso telematicamente e quello spedito in modalità cartacea (quello in formato telematico non è altro che la scansione di quello cartaceo), lo aveva iscritto a ruolo due volte, assegnando due numeri diversi di R.G., sicché oltre al procedimento odierno è risultato pendente anche quello iscritto al n. di R.G. 14051/2021, la cui Camera di Consiglio veniva fissata per il giorno 19.09.2024, sempre innanzi alla I Sezione Civile. 1 Tale circostanza era stata segnalata con memoria depositata nel fascicolo n. 14051/2021 R.G. al fine di permettere alla Corte di valutare l’eventuale necessità di riunire i fascicoli. 2 Con istanza depositata telematicamente il 6.9.2024 nel presente procedimento si è altresì chiesto all’Ecc.ma Corte di Voler riunire il presente fascicolo a quello (con numero di R.G. precedente) 14051/2021 R.G., oppure, accertato che quest’ultimo ricorso è stato regolarmente deciso, di disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo. 3 Con ordinanza pubblicata il 26.12.2024 la Corte di cassazione dava atto che la controversia era passata in decisione, richiamando il procedimento n. 14051/2021, senza cancellare dal ruolo il ricorso n. 14239/2021 R.G. dichiarandolo improcedibile per ne bis in idem, dando “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”. 4 Su queste bas i gli istanti hanno chiesto che poiché, come emerge dal tenore del provvedimento di improcedibilità, non si era tenuto conto della segnalazione esplicativa fatta da parte ricorrente, e che quindi vi sarebbe stato sul punto un difetto percettivo., si correggesse o si revocasse l’ordinanza del 26.12.2024, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024, nella parte in cui da “atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”, in quanto nella fattispecie non si è trattato della proposizione di due ricorsi identici contro lo stesso provvedimento (ovvero dell’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti), bensì di un unico e solo ricorso (quello telematico non è che la scansione di quello cartaceo), il quale, per errore imputabile alla cancelleria, è stato iscritto a ruolo con due diversi numeri di procedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato che "il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione" (Cass., Sez.

L. 11 agosto 2020, n. 16877). La procedura di correzione di errore materiale infatti non è esperibile laddove l'accoglimento dell'istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio. Non sussistono neppure le condizioni per la revoca dell’ordinanza che è stata correttamente adottata. Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento dicorrezione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020;Cass. n. 21213/2013;Cass. n. 10203/2009;

Cass., S.U. n. 9438/2002 ) né per l’applicazione d