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Ordinanza — n. 29026/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bank's appeal, upholding joint liability for financial advisor's fraud against client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29026/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Allianz Bank's appeal against a lower court ruling that held the bank jointly liable for a financial advisor's fraud. The bank argued the client was negligent for mishandling payment codes, but the court found the client's actions did not break the causal link to the loss. Consequently, the appellate court's decision confirming the bank's joint responsibility was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The court rejects a cassation appeal challenging a finding of joint liability when the lower court correctly identified that the client's alleged negligence did not interrupt the causal chain of the advisor's illicit conduct.

Parole chiave

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joint financial liability financial advisor fraud causal chain interruption client negligence defense appellate court review banking misconduct civil code tort irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 1227 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
artt. 2049 c.c
per degli artt. 2049 c.c.
art. 2729 c.c
art. 1227 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14742/2021R.G. proposto da: Allianz Bank Financial Advisors s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa dagli avv.ti Ludovica D’Ostuni e Luca Zitiello , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Galmarini Giuseppe, rappresenta to e dife so dall’ avv. Enrico Mauri , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –22/10/2025 r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini enei confronti di Cioffi Roberto -intimato – avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 3027 /20 2 0 , pubblicata il 23 novembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 ottobre 202 5 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. (in prosieguo, breviter : “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenzain epigrafe con cui la Corte di appello di Milano ha riformatola sentenza del Tribunale di Como , condanna ndola a pagare , in solido con Roberto Cioffie in favore di Giuseppe Galmarini , la somma di euro 80.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno pari alla perdita subita conseguente all a condotta illecita tenuta dal Cioffi, consulentefinanziario della banca, che aveva distratto la somma oggetto di condanna – percepita a mezzo di sei bonifici bancari e di quattro assegni bancari -dalla sua destinazione pattuita ad acquisto di prodotti finanziari.

2. Giuseppe Galmarini h a resistito con controricorso , mentre Roberto Cioffiè rimasto intimato .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che la sentenza di primo grado andava confermata nella parte in cui aveva accertato l’illecito commesso dal consulente finanziario Cioffi, che si era indebitamente appropriato della somma complessivamenteconsegnatagli dal Galmarini, distraendola a proprio r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini favorerispetto alla convenuta destinazione a investimento in prodotti finanziari;

b) che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza di primo grado, in solido con il Cioffi doveva rispondere dell’illecito anche la banca, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria, desumibile nella specie dall ’ indubbia attribuzione al Cioffi della qualifica di consulente finanziario della banca, ricavabile dalla sottoscrizione da parte del Galmarini di contratti di negoziazione titoli e di gestione del portafoglio con la banca (i rendiconti consegnati al Galmarini dal Cioffi recavano l’ intestazione della banca), che si avvaleva per la relativa stipulazione del suo consulente e dall’appropriazione da parte del Cioffi delle somme consegnate per la gestione del portafoglio di investimento ( perpetrata attraverso la presentazionedi falsi rendiconti identici a quelli veri provenienti dalla banca);

b) che tale condotta del promotore era stata resa possibile dalla spenditadi tale qualità, sicché del danno doveva rispondereanche la banca, che aveva delegato l’attivitàal suo rappresenta nte e aveva così ingenerato nel Galmarini un legittimo affidamento circa la riferibilità a essa stessa dell’attività del promotore, omettendo del resto di vigilare sull’operato del proprio promotore (attinto in un periodo precedente da sentenza definitiva di condanna per il reato di appropriazioneindebita per analoga attività illecita e incurante del fatto che vari clienti della banca avessero cessato i propri investimenti procacciatidal Cioffi);

c) che nessuna responsabilità , né esclusiva , né concorrente, poteva essere addebitata al Galmarini, siccome non era emersa alcuna circostanza idone a a far ritenere sussistente un atteggiamentodoloso, o anche solo colposo , del cliente nella fattispecie concreta, posto che il promotore aveva agito nell’ambito dei propri poteri e nessun elementodi anomalia risultava essere stato dimostrato al fine di far scattare il dovere di vigilanza dell’investitore. r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 4. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo : « 1. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. per degli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3 del TUF in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.»,deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere il nesso di occasionalità senza esaminare la fattispecie specifica concreta, ossia senza valutare che le appropriazioni indebite da parte del consulente finanziario riguardavano sei disposizioni di bonifici bancari disposte online mediante l'uso delle credenziali di accesso personali al servizio di banca digitale o home banking attivate dal cliente e mediante quattro assegni bancari emessi dal cliente in favore del consulente finanziario in contrasto con la prassi operativa della banca circa le emissioni di mezzi di pagamento intestati all'intermediario.

Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ in tema di valutazione del c.d. “nesso di occasionalità necessaria ” . Le affermazioni della Corte territoriale sono, infatti, in lineacon la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022 ) secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; un’occasionalitàche sussiste per l’affidamento che il cliente ripone nel rapporto che la banca ha instaurato con il proprio collaboratore (dipendenteo autonomo che sia) e che non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, r.g. n. 14742/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018). Tale nesso viene meno, infatti, solo quando il cliente possa chiaramente percepi re che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisceper finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato è consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte del promotore o presta consapevole acquiescenza all'irregolare agire dello stesso(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020). In relazione a tale ultimo aspetto, va rilevato che il motivo in esame è inammissibile , perché mostra di non confrontarsi efficacementecon la sentenza impugnata, la quale ha ben avuto presente le modalità di formazione della provvista di cui il consulentesi è appropriato (sei bonifici e quattro assegni), ma ha chiaramente motivato nel senso di non avere ritenuto tale elemento rilevante ai fini dell’ interruzione del nesso di occasionalità necessario.

Del resto, la censura in esame si limitaa lamentare presunte anomalie nelle modalità di formazione della provvista, ma non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che ha accertato che il danno è stato causato dal comportamento del consulente che, avvalendosi dell’affidamento ingenerato dallo svolgimento dell’attività per conto della banca, aveva indotto il cliente a confidarenella corretta utilizzazione delle somme versate proprio a tale esclusivo fine, identificando il titolo di occasionalità necessaria in ben altre circostanze (la qualifica del Cioffi di consulente finanziario della banca, la sottoscrizione da parte del Galmarini di contratti di negoziazionetitoli e di gestione del portafoglio su moduli intestati alla banca).

Una valutazione del complessivo quadro probatorio r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini che è riservata al giudice del merito e che non è censurabile in questasede nei modi esposti ne l motivo in esame.

b) Secondo motivo : « 2. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p. c . , per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonché per motivazione apparente», deducendo nullità della sentenza di primo grado e l'apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado in cui la Corte territoriale ha accertato una corresponsabilità diretta della banca per omessa vigilanza sul preposto;domanda che non era stata proposta nel primo grado di giudizio e che non risultava rassegnata nelle conclusioni dell'atto di appello basandosi, peraltro , la decisione sulla carenza di controlli, argomentata in maniera illogic a e viziat a, siccome fondata su elementi probatori del tutto inconferenti rispetto allo specifico caso concreto.

La censura è infondata: invero, lagiurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022). Tale condizione non ricorre nella fattispecie in esame, ove la Corte territoriale ha chiaramente motivato in r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini maniera del tutto comprensibile e riconoscibile le ragioni del proprio convincimento in relazione alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, sostanzialmenteescludendo qualsivoglia anomalia della serie causale idoneaa interromperlo.

E ciò del tutto a prescinderedalla questione dell’omessa vigilanza sull’operato del consulente, che è un argomento che la Corte territoriale spende a fortiori rispetto a l le altre considerazioni già svolte per ritenere sussistente la responsabilità della banca in solido con quelladel suo consulente .

c) Terzo motivo: «3.V iolazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.dell’art. 1227 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso il concorso di colpa del Galmarini, senza valutare la fattispecie in contestazione e , in particolare, la mancata custodia dei codici personali di accesso al sistema di home banking del cliente e il negligente , oltre che improvviso, mutamento della condotta del cliente sulla consegna dei mezzi di pagamento intestati al consulente finanziario invece che alla banca. Il motivo è inammissibile, perché totalmente versato in fatto e teso a far compierea questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio del materiale probatorio, in assenza di qualsivoglia allegazione della sussistenza di un’ erronea interpretazione delle prove , secondoi canoni ermeneutici, o di falsa applicazione dei principi di gerarchia delle prove.

La Corte territoriale ha chiaramente mostrato di ben avvedersi dell e allegazioni difensive formulate dalla bancaa sostegno della propria tesi che addebitava al cliente un comportamento tale da aver interrotto il nesso causale e addirittura concausato il danno, ma ha altrettanto chiaram ente conclusocon il ritenere che i fatti allegati e provati escludessero r.g. n. 14742/2021 Cons. est. Paolo Fraulini una tale eventualità, avendo identificato altri e diversi elementi probatori(condanna penale del Cioffi, analogo comportamento in danno di altri clienti della medesima banca) a sostegno del proprio diverso convincimento.

Un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e incensurabile in questasede di legittimità .

2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.a rifondere a Galmarini Giuseppe le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u