Ordinanza — n. 29010/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Fabozzi ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Banca di Ancona eFalconara Marittima Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa – mentre non hanno svolto attività processuale la Edilnuovo Immobiliare s.r.l. e Eduardo Roberto Ferro – l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell'opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto di pagamentonotificatogli nella sua veste di fideiussore di un contratto di mutuo. 2.Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ .:
Regesto Legislator
Generato dall'IAARTT. 183 C.P, articolo 183 c.p; Ordinanza — n. 29010/2025 — snciv · Corte di Cassazione: «3. ― Il primo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 183 C.P.C. V COMMA e 1957 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Il secondo mezzo denuncia: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1186 e 1456 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Dopodiché con il ricorso per cassazione il ricorrente propone querela di falso. 4. ― Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. RG 11590/24 Fabozzi-Banca di Ancona Est. Cons. Marulli 4.1. ― È manifestamente infondato il primo mezzo. È cosa nota che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’articolo 1957 è un’eccezione in senso proprio che, come tale, il convenuto deve proporre in limine (di recente Cass. n. 8023 del 25/03/2024).
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igliere ORDINANZA sul ricorso 11590/2024proposto da: FABOZZI ROBERTO rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabozzi - ricorrente - contro BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Caruso -controricorrente - nonché contro RG 11590/24 Fabozzi-Banca di Ancona Est. Cons. Marulli EDILNUOVO IMMOBILIARE S.R.L., FERRO EDUARDO ROBERTO -intimati- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 497/2024 depositata il 22/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Fabozzi ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Banca di Ancona eFalconara Marittima Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa – mentre non hanno svolto attività processuale la Edilnuovo Immobiliare s.r.l. e Eduardo Roberto Ferro – l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ne ha respinto l'appello avverso sentenza del locale tribunale resa in rigetto dell'opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto di pagamentonotificatogli nella sua veste di fideiussore di un contratto di mutuo. 2.Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ .:
«3. ― Il primo mezzo denuncia: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 183 C.P.C. V COMMA e 1957 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Il secondo mezzo denuncia: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1186 e 1456 CC, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.». Dopodiché con il ricorso per cassazione il ricorrente propone querela di falso. 4. ― Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. RG 11590/24 Fabozzi-Banca di Ancona Est. Cons. Marulli 4.1. ― È manifestamente infondato il primo mezzo. È cosa nota che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’articolo 1957 è un’eccezione in senso proprio che, come tale, il convenuto deve proporre in limine (di recente Cass. n. 8023 del 25/03/2024).
Nel caso di specie, dunque, avendo la banca creditrice intimato precetto di pagamento, sulla base di un pregresso titolo, nei confronti dell’odierno ricorrente, in qualità di fideiussore, egli avrebbe dovuto formulare l’eccezione in sede dell’opposizione a precetto da lui spiegata. È del tutto fuor di luogo la pretesa di far scivolare il termine per la formulazione dell’eccezione allo spirare del primo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., per l’ovvia considerazione che la proposizione dell’eccezione non può essere affatto considerata quale conseguenza della difesa svolta dalla banca, nell’affermare di aver comunicato all’interessato la decadenza dal beneficio del termine del debitore principale.
Del tutto correttamente, dunque, l’eccezione è stata giudicata preclusa poiché tardivamente formulata tanto in primo quanto in secondo grado. 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Esso non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica, ma mette in discussione un accertamento di fatto, quello concernente la ricezione della raccomandata riferita alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del debitore principale. 4.3. ― La querela di falso (concernente un atto del processo di merito: la cartolina a.r. relativa alla comunicazione della decadenza dal termine) non può essere ovviamente proposta dinanzi al giudice di legittimità.
RG 11590/24 Fabozzi-Banca di Ancona Est. Cons. Marulli Nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di «invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito» (Cass.
N. 10402 del 27/04/2017).».
3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale,ha chiesto la decisione. E’stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio. Hadepositato memorie solo parte ricorrente .
4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta. Né in questo vi è motivo di rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, atteso che la stessa si sostanzia in una contestazione generica ed intrinsecamente tautologica di dette conclusioni, senza evidenziare, cioè, alcun profilo di criticità oggettivamente valutabile nel senso di un loro ripensamento.
5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod . proc. ci v . l'art . 96 , commi 3 e 4, cod . proc . civ . con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento:
a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte;
b) di RG 11590/24 Fabozzi-Banca di Ancona Est. Cons. Marulli un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Respinge il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro5800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge,nonché dell'ulteriore somma di euro 56 00 ,00 , a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle Ammende, della somma di euro 2.5 00 ,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto