Italian court dismisses jurisdiction regulation appeal due to missed 30-day filing deadline under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible because the plaintiffs failed to file within the mandatory 30-day period. Although the lower court issued a decision on jurisdiction in the form of a judgment rather than an order, the statutory deadline for appeal remained strictly applicable. The court ruled that the procedural defect of missing the deadline rendered the appeal void, regardless of the formal name given to the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, second comma, cod. proc. civ.; Art. 42, first comma, cod. proc. civ.: The appeal for regulation of jurisdiction is subject to a strict 30-day deadline for notification, which applies regardless of whether the lower court's decision on jurisdiction was formally issued as a judgment or an order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22521/2024R.G. proposto da Sgroi Rosario, V ecchio S usanna, G agliolo Clara, A uteri Anna, S groi Carmen e Scamacca Francese, tutti rappresentati e difes i da gli a vv. Vincenzo Minnellae Monika Fucile -ricorrenti - contro Commerfidi soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Antonio Giannone -resistente - Creval s.p.a. -intimato - Ortles 21 s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1873/2024, depositata il 23 agosto 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:regolamento di competenza lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che chiede l’inammissibilità del regolamento di competenza. RILEVATO CHE: - Rosario Sgroi, Susanna Vecchio, Clara Gagliolo, Anna Auteri, Carmen Sgroi e Francese Scamacca Sgroi Rosario, Vecchio Susanna, Gagliolo Clara, Auteri Anna, Sgroi Carmen e Scamacca Francese propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, depositata il 23 agosto 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale di Catania , a decidere sulle loro domande di accertamento della nullità delle fideiussioni dagli stesse rilasciate, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Sidis s.r.l. verso la Creval s.p.a., per violazione della normativa antitrust , violazione degli obblighi di informazione e buona fede e mancanza di ca usa per eccesso di garanzia del credito, di accertamento della liberazione dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ. e, in via subordinata, di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse, applicazione di interess i ultralegali in assenza di pattuizione scritta e usurari, e per illegittima capitalizzazione degli stessie di nullità dei contratti di conto corrente oltre che per illegittima capitalizzazione degli interessi, per illegittimo esercizio del jus variandi e applicazione della commissione di massimo scoperto, per indeterminatezza, assenza di causa e mancanza di consenso delle clausole relative a costi e spese di gestione, e per illegittimo calcolo della valuta; - la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta Commerfidi soc. coop. ritenendo che gli attori non rivestissero la qualità di consumatori e che, conseguentemente, non poteva trovare il relativo criterio di competenza previsto dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; - la sola C ommerfidi soc. coop . deposita memorie ai sensi degli artt. 47, quinto comma, e380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente rilevato che , come osservato sia dalla controricorrente, sia dal pubblico ministero, la sentenza impugnata è stata comunicata alle parti il 23 agosto 2024 e che, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., da tale data decorre il termine perentorio di trenta giorni per la notifica del ricorso per regolamento di competenza; - priva di rilevanza è, infatti, la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato assunto nella forma della sentenza e non nella forma dell’ordinanza, come in oggi previsto dall’art. 42, primo comma, cod. p roc . c iv . , non essendo tale circostanza idonea a escludere l’assoggettamento del provvedimento al regolamento necessario di competenza quale unico mezzo di impugnazione, indipendentemente dal nomen juris adottato dal giudice, e , conseguentemente, l’onere del rispetto del menzionato termine; -parte ricorrente non ha osservato siffatto termine, avente scadenza, tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini, il 30 settembre 2024, avendo proceduto alla notifica del ricorso solo in data 10 ottobre 2024; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito;
P.Q.M La Corte dichiara il ricorso per regolamento di competenza inammissibile; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso a