Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and acceptance of counterclaim with litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal dismissed because the plaintiff formally withdrew the lawsuit and accepted the counterclaim, including the waiver of litigation costs. Although the plaintiff had argued regarding lease canons and property availability under specific civil codes, the procedural withdrawal extinguished the case before any merits review. Consequently, the court issued an order for the extinction of the proceedings without ruling on the disputed legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal accepted by the counterparty extinguishes the proceedings, precluding any ruling on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 01095/2024 promosso da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa da gli avvocati Alfonso Mezzotero e Guido Fiorentino , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di Fiesco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so dall’avv. Domenico Bezzi , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 16 20 / 20 2 3 della Corte di appello di Brescia , pubblicata il 30/10/2023e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 145/2023, il Tribunale di Cremona annullava l’ingiunzione di pagamento di € 19.492, 12, emessa dal Comune di Fiesco ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, nei confronti di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. ( di seguito, I NWIT ), per il pagamento del canone di locazione non abitativa di una porzione di terreno sita nel Comune stesso. La società risultava inadempiente poiché, dopo il pagamento dei primi anni di canone così come concordato nel contratto stipulato il 12/04/2016, sosteneva (come comunicato all’Amministrazione Comunale con nota del 23/12/2020) di dover pagare unicamente la somma di € 516,46 a titolo di T OSAP o COSAP (ora Canone Unico Patrimoniale).
A fronte dell’inadempimento, il Comune di Fiesco notificava ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, contro la quale la INWITproponeva opposizione, che veniva accolta. Il Comune di Fiesco proponeva appello contro tale statuizione. La Corte d’appello di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1620/2023, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cremona accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione avverso l’ingiunzione. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la INWIT, affidando l’impugnazione a tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Fiesco. In data 03/09/2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo rappresentante e dai difensori nominati, nonché dal Sindaco del Comune di Fiescoe dal suo difensore, per accettazione, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area di cui ècausa, in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisit i soggettivo e oggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 200 3 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 19 97 , in ragione della ritenuta mancata applicazione da parte della Corte d’appello della normativa di settore, secondo la quale l’occupazione di aree o infrastrutture da parte degli operatori di comunicazione elettroniche , per l’esercizio del servizio pubblico,deve essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti, ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone “agevolato”.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 non si applica anche aibeni del patrimonio disponibile anche per il tempo successivo alla data d i entrata in vigore d ella norma , con violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 831 - bis , l. n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 40, comma 5, l. n. 108 del 2021.
2. Occorre preliminarmente rilevare che in data 0 3 /09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società e dai difensori di quest’ultima, contenente l’accettazione sottoscritta dalla controparte e dal difensore di quest’ultima, anche per la compensazione delle spese di lite. 3.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché l’accettazione delcontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4 , c.p.c. 5.Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d .P.R. n. 115 del 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di