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Sentenza — n. 28616/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in its own judgment regarding the wrong court section cited.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28616/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation issued an order to correct a material error in its own judgment number 28616/2025, which incorrectly identified the deciding chamber. The original judgment involved a dispute over bank account liquidation and contract clauses between L'Ancora di Licata and other parties. The court ruled that the text stating 'Labor Section' was a clear mistake and must be replaced with 'First Civil Section' to reflect the actual composition of the bench.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The Court of Cassation may, ex officio, correct material errors in its own judgments when they concern the designation of the chamber or section that issued the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction ex officio power court designation error clerical mistake judgment amendment Cassation procedure Section Prima Civile spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
artt. 1346 c.c
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 117, D.
artt. 1283 c.c
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.; 117 e 120, D.
art. 1283 c.c
art. 391-bis c.p
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7217/2020R.G. proposto da: L'ANCORA DI LICATA VINCENZA C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MESSINA LUIGI GIACOMO –ricorrente – contro Oggetto: Contratti bancari – Banca Popolare Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa – Cessione ex art. 2, D.L. n. 99/2017 -Ambito R.G.N. 7217/2020 Ud. 10/10/2025PU Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 2 di 12 AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA GIA' SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIOFALO COSTANTINO –controricorrente – nonché contro BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIOFALO COSTANTINO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1545/2019 depositata il 19/07/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 10/10/2025 dal Consigliere Federico Rolfi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per il rigettodel ricorso; udito per partericorrente: non comparso udito per parte controricorrente l’Avv. PAOLO DE ANGELI , che ha concluso per il rigettodel ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1545/2019, pubblicata in data 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione di BANCA NUOVA SPA, ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da L’ANCORA DI LICATA VINCENZA C.

S.A.S. (già L’ancora di Mariano Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 3 di 12 Licata C. s.n.c.) e da VINCENZA LICATA in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1222/2023, pubblicata in data 17 dicembre 2013, rideterminando il saldo del conto corrente aperto dalla stessa appellante presso l’appellata, nella misura di € 167.782,51 a debito, somma al cui pagamento l’appellante medesima è stata, conseguentemente, condannata.

2. L'Ancora di Mariano Licata C. s.n.c. aveva agito al fine di conseguire l'accertamento della illegittimità di alcune clausole applicate al contratto di conto corrente ordinario n. 0000454, intrattenuto con la Banca convenuta, con condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di quelle clausole e al risarcimento del danno per colposa segnalazione alla centrale rischi. Costituitasi regolarmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed anzi agendo in via riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo del conto, il Tribunale di Marsala, aveva respinto la domanda attorea ed accolto la domanda riconvenzionale, conseguentemente condannando la società al pagamento in favore della banca della somma di € 175.220,75, quale saldo passivo finale del conto accertato all'11 febbraio 2011 sulla base della consulenza tecnica d’ufficioespletata in corso di giudizio.

3. Proposto appello da parte di L’ANCORA DI LICATA VINCENZA C. S.A.S. (nuova denominazione e ragione sociale de L’Ancora di Mariano Licata C. s.n.c.), la Corte d’appello di Palermo ha osservato –per quanto ancora rileva nel presente giudizio - che: − infondate erano le doglianze dell’appellante in ordine al carattere indeterminato della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, risultando invece che nel contratto di conto corrente erano indicate sia la percentuale Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 4 di 12 sia la base di calcolo delle CMS, avendo poi il consulente tecnico d’ufficio escluso la capitalizzazione delle medesime; − parimenti infondate erano le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi anche in epoca successiva al 9 febbraio 2000, avendo l’appellata provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l’estratto conto del 30 giugno 2000, pubblicando il relativo avviso anche sulla G.U. del 10 luglio 2000.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo hanno presentato ricorso L’ANCORA DI LICATA VINCENZA C. S.A.S. (già L’ancora di Mariano Licata C. s.n.c.) e VINCENZA LICATA in proprio. Hanno resistito con separati controricorsi BANCA INTESA SANPAOLO SPA e AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. BANCA INTESA SANPAOLO SPA –evocata dalle ricorrenti come “già BANCA NUOVA SPA” – ha eccepito l’estraneità della posizione in questione rispetto a quelle oggetto di cessione in proprio favore da parte di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. – a propria volta cessionaria dei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA – e quindi proponendo preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva. AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. ha resistito quale cessionaria dei crediti deteriorati di titolarità di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. e non oggetto di cessione a BANCA INTESA SANPAOLO SPA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 5 di 12 6. Con ordinanza interlocutoria n. 8639/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, questa Corte, ritenuta di particolare rilevanza la questione posta dal secondo motivo di ricorso, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, a tal fine rinviando a nuovoruolo.

7. AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. e BANCA INTESA SANPAOLO SPA hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 117, D. Lgs. n. 385/1993; 1343 c.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida, in quanto adeguatamente determinata, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto. Obietta la ricorrente che tale clausola è espressa in termini ambigui, tali da rendere non determinabile la commissione, non essendo determinate le modalità di calcolo in relazione alla frazione temporale sulla cui base operare il calcolo.

Deduce la ricorrente che la clausola prevede la possibilità di applicare la commissione sull’importo massimo debitore risultante nel trimestre solare o frazione di trimestre ma non chiarisce se debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge per un trimestre ovvero per un arco di tempo inferiore. Deduce, ulteriormente, il difetto di causa della previsione pattizia, la quale non costituirebbe corrispettivo dovuto per la liquidità creditizia Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 6 di 12 messa a disposizione dellaricorrente ma un mero incremento indiretto degli interessi. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.; 117 e 120, D. Lgs. n. 385/1993; 1421 c.c. Oggetto della censura è l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’applicazione dell’anatocismo a far tempo dalla Delibera CICR del 2000 sarebbe legittima, avendo la controricorrente provveduto sia a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità sia a pubblicare il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Argomenta la ricorrente che, a seguito della novella dell’art. 120 T.U.B. ad opera della Legge n. 342/1999, l’applicazione della capitalizzazione con pari periodicità senza espressa pattuizione scritta e per effetto di mera comunicazione unilaterale da parte della Banca sarebbe stata consentita solo nel caso in cui il meccanismo fosse venuto a rappresentare per il correntista un miglioramento delle condizioni economiche del rapporto. Per contro, argomenta ancora la ricorrente, poiché in precedenza la clausola di capitalizzazione era da ritenersi nulla ex art. 1283 c.c., la successiva applicazione dell’anatocismo non verrebbe a comportare un miglioramento delle condizioni contrattuali e dovrebbe, conseguentemente, essere espressamente approvata dal cliente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Esaminando, in primo luogo, la posizione della controricorrente INTESA SAN PAOLO SPA, deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare, da quest’ultima sollevata, di difetto di titolarità del lato passivo dell’obbligazione, trattandosi, peraltro, di un profilo che integra Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 7 di 12 una mera difesa ed è rilevabile nella presente sede di legittimità perché solo nella stessa il profilo medesimo si è venuto a porre -non risultando quindi precluso da alcun giudicato –e lo stesso emerge dagli atti (Cass.

Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 ; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Come già accennato nella narrativa in fatto, invero, BANCA INTESA SANPAOLO SPA è stata evocata dalle ricorrenti sulla scorta dell’anodina indicazione “già BANCA NUOVA SPA” , assumendosi, quindi, implicitamente che l’odierna controricorrente sia subentrata nei rapporti facenti capo a tale ultimo istituto di credito. Nulla argomentando il ricorso in ordine alla fondatezza di tale postulato, si deve ipotizzare che lo stesso si venga a basare sulla ricostruzione delle vicende che hanno interessato Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

– ricostruzione peraltro operata nei due controricorsi- emergendo , da un lato, che Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. si è resa cessionaria, con atto in data 10 luglio 2017, dei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA -tra i quali rientrerebbe la posizione concernente la società odierna ricorrente –e, dall’altro lato, che la stessa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A., con atto in data 26 giugno 2017 ha proceduto al trasferimento in favore di INTESA SANPAOLO SPA di un coacervo di attività, passività e rapporti meglio descritti nel medesimo contratto.

Orbene, ferma la radicale indeterminatezza con la quale è stato trattato dalle parti – ed in particolare dalle ricorrenti – il profilo della successione nel rapporto qui controverso, si deve osservare che già il solo dato cronologico viene a porre un concreto profilo di criticità, essendo sufficiente osservare che, sulla mera base della data di stipula Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 8 di 12 delle due cessioni, emerge che il subentro di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.nei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA risulta essere avvenuto in data posteriore alla cessione dei rapporti in favore di INTESA SAN PAOLO SPA, dovendosi quindi ritenere che, già solo ratione temporis,da tale ultima cessione risultavano esclusi (o meglio, non potevano essere compresi) i rapporti facenti capo a BANCA NUOVA SPA.

Risulta, in ogni caso, dirimente la considerazione per cui questa Corte, nell’affrontare recentemente la tematica dell’ambito dei rapporti oggetto cessione (dalle c.d. “Banche venete” in generale e, per quel che qui rileva, in particolare) da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. a INTESA SAN PAOLO SPA, ha affermato il principio per cui i n tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di INTESA SANPAOLO S.P.A. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con la stessa INTESA SANPAOLO S.P.A ., giusta il D .

L . n. 99/2017 (conv. dalla Legge n. 121 / 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto ( cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15083 del 05/06/2025; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 , oltre ad un’ulteriore, nutrita, serie di pronunce non massimate). Ebbene, alla luce di tale principio, si deve ritenere che l’affermazione, da parte delle ricorrenti, della titolarità, in capo ad INTESA SAN PAOLO SPA,del lato passivo dell’obbligazione dedotta nel presente giudizio avrebbe presupposto, non la mera apodittica ed Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 9 di 12 indimostrata clausola di stile contenuta nel ricorso , per cui la stessa INTESA SAN PAOLO SPA poteva semplicemente indicarsi come “già BANCA NUOVA SPA” e cioè come istituto di credito subentrato nei rapporti già facenti capo alla medesima BANCA NUOVA SPA, dopo che quest’ultimaera stata ancora parte costituita nel giudizio di appello. Una simile affermazione, invece, avrebbe postulato la dimostrazione della sussistenza del presupposto già individuato dai precedenti di questa Cortepoc’anzi richiamati, e cioè la dimostrazione che il rapporto bancario per cui è causa non era ancora estinto alla data di conclusione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e che conseguentemente INTESA SAN PAOLO SPA era effettivamente subentratanel contenzioso in atto.

Per contro, in presenza della specifica contestazione da parte della medesima INTESA SAN PAOLO SPAed assente radicalmente nel ricorso e negli altri atti qualunque elemento idoneo a consentire di affermare il subentro della stessa controricorrente nel presente contenzioso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 ) , non può che concludersi che quest’ultima è stata erroneamente evocata nel presente giudizio di legittimità, risultando priva d ella titolarità del rapporto dedotto in giudizio. 2.2. Passando ora all’esame della posizione dell’altra controricorrente AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., si deve evidenziare che la stessa non è stata formalmente evocata dalle ricorrenti, avendo invece proceduto del tutto spontaneamente al deposito del proprio controricorso.

Ebbene, è bensì vero che questa Corte ha in passato affermato il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 10 di 12 una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024). Tale principio, tuttavia, viene a presupporre, appunto, che il dante causa del successore a titolo particolare sia rimasto inerte, e cioè che sia stato regolarmente evocato, giustificandosi, a questo punto, la spontanea attivazione del medesimo successore. Nel caso ora in esame, tuttavia, la “dante causa” della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. – e cioè Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. non è stat a evocat a dalle ricorrenti – il cui ricorso risulta notificato alla sola INTESA SAN PAOLO SPA– risultando, pertanto, insussistente quella imprescindibile condizione di inerzia che avrebbe reso ammissibile il deposito del controricorso.

Da ciò consegue che neanche nei confronti della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.può ritenersi integrato alcun efficace contraddittorio idoneo a consentire la decisione nel merito del ricorso, dovendosi anzi rammentare che quest’ultimo sarebbe stato in ogni caso inammissibile anche ove fosse stato notificato solamente alla stessa AMCOe non anche a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A., dal momento che, in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio veniva in ogni caso a proseguire fra le parti originarie(Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012). La decisione sul merito resta anzi preclusa proprio dall’omissione della notifica del ricorso nei confronti dell’unico soggetto che, alla luce Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 11 di 12 delle considerazioni che precedono, poteva ritenersi titolare della posizione soggettiva litigiosa contrapposta a quella delle ricorrenti, e cioè Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibilecosì come inammissibile deve essere dichiarato il controricorso di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. In ordine alle spese, si ritiene di disporre la loro integrale compensazione, considerato, da un lato, che l’orientamento di questa Corte in ordine alla successione di INTESA SAN PAOLO SPA nelle posizioni delle c.d. “banche venete” è di recentissima espressione e, dall’altro lato, che, alla luce dei principi poc’anzi richiamati, anche il controricorso di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. è da ritenersi inammissibile.

4. Stante il tenore della pronuncia, va d ato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.; Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 12 di 12 compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025. Il ConsigliereEst. FEDERICO ROLFI IlPresidente ENRICO SCODITTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MAURO DI MARZIO - Presidente ALESSANDRA DAL MORO - Consigliere SILVIA VITRO’ - Consigliere MAURA CAPRIOLI - Consigliere FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE nel procedimento d’ufficio iscritto al n. 21694/2025 R.G. e relativo alla c orrezione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025,con la quale è stato definito il giudizio di legittimità.

L'ANCORA DI LICATA VINCENZA C SAS, –ricorrente – AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA GIA' SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SPA Oggetto: Correzione errore materiale R.G.N. 21694/2025 Ud. 11/03/2026CC Sez. S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – nonché BANCA INTESA SAN PAOLO SPA –controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile sia il ricorsoproposto da L'ANCORA DI LICATA VINCENZA C SAS, sia il controricorso di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A ., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità Con decreto del 30 ottobre 2025 è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella sentenza n. 28616/2025 di questa Corte sussiste un evidente errore materiale, in quanto nel dispositivo della medesima (pag.

12) si legge, quale attestazione conclusiva: “ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”.

2. Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmente desumibile, tra l’altro, anche dall’intestazione complessiva della sentenza, nella quale viene reiteratamente indicata, quale sezione che ha deciso il ricorso,la Sezione Prima Civile. Sez. S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 3 3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025 deve essere corretta nel senso di sostituire nel dispositivo (pag.

12) il riferimento alla Sezione Lavoro con il riferimento corretto a questa Sezione. P. Q. M. La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenzaemessa dalla Corte di cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025, nel senso che alla pag. 12 della sentenza, nelle righe conclusive del dispositivo, dove il provvedimento reca scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025” deve intendersi e ritenersi per scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”. Manda alla Cancel