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Ordinanza Interlocutoria — n. 28602/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by guarantee fund bank for lack of standing to sue in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by BM-MC spa, a bank acting as a guarantee fund manager, challenging a Milan bankruptcy court's decision. Although the bank had a valid claim, it failed to initiate the bankruptcy credit registration or oppose the status of the bankruptcy, despite being summoned by the tax collection agency. The court ruled that the bank lacked the necessary procedural standing to challenge the bankruptcy proceedings under the relevant bankruptcy law.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 375 c.p.c.: The guarantee fund manager lacks standing to file an opposition to the bankruptcy status unless it has actively participated in the bankruptcy proceedings as a creditor.

Parole chiave

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bankruptcy standing guarantee fund manager tax collection agency procedural legitimacy bankruptcy status opposition restituzione dei sussidi statali compensazione nel fallimento credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
Fall., art. 98 anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art.
Art. 375 c.p.c.
Art. 93 l.fall.
98 anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art. 93 l.fall. non accolta dal Giudice Delegato.
Art. 115 l.fall.
Art. 360 c.p.c.
3/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28261/2020 R.G. proposto da: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale spa, elettivamente domiciliata in Roma V. Gramsci 22, presso lo studio dell’avvocato Iannetti Gianluigi che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro Banca di Desio e della Brianza spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Po 12, presso lo studio dell’avvocato Caputi Giuseppe rappresentata e difesa dall'avvocato Monti Fulvio Lorenzo, -controricorrente- nonchécontro Fallimento Coimas srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni, 19, presso lo studio dell’avvocato Iacopini Luca rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrini Anna, controricorrente e ricorrente incidentale nonchécontro Agenzia Delle Entrate – Riscossione e Banca di Credito Cooperativo di Milano SocietàCooperativa , -intimati- avverso il decreto del Tribunale Milano n. 5908/2020 depositato il 02/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito indicata per brevità “ADER”) propose domanda di ammissione, in collocazione privilegiata ex art. 24 comma 33 l. 449/97, allo stato passivo del Fallimento Coimas srl per un credito, iscritto a ruolo, ammontante a complessive € 591.637,93, derivante dal pagamento di tale importo in favore di Banca di Desio e della Brianza spa e Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago, per effetto della escussione delle garanzie concesse da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale spa ( breviter “BM-MC spa”), mandataria del Fondo di Garanzia, in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996, per l’adempimento da parte della fallita dei finanziamenti erogati dalle banche. 2 Il Giudice Delegato respinse la pretesa azionata da ADER in quanto per lo stesso credito erano già state ammesse allo stato passivo, in chirografo, le due Banche finanziatrici. 3 ADER proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa di BM-MC spa, Banca di Desio e della Brianza e Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago; il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, ammetteva ADER al passivo del fallimento per la somma di € 572.739,64 in via chirografaria, dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento del credito di cui al combinato disposto di cui degli artt. 9, comma 5° ,del d.lvo 123/1998 e 8 bis, comma 3°, d.l. 3/15. 3.1 Rilevava il Tribunale che l’art. 8 bis, comma 3°, d.l. 3/15, richiamato nell’atto di opposizione nella parte in cui veniva chiesto il privilegio ha natura interpretativa dell’art. 9, comma 5° del d.lvo citato, unica disposizione menzionata nella domanda di insinuazione allo stato passivo, sicchè si era al cospetto di una mutatio libelli. 3.2 I giudici milanesi accoglievano la domanda di surrogazione legale di ADER nei diritti della banche finanziatrici che erano già state ammesse allo stato passivo, essendo stato accertato il pagamento da parte BM-MC spa di € 572.739,64 per effetto della garanzia prestata. 4 BM-MC spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ; il Fallimento e Banca di Desio e della Brianza, hanno svolto difese, il primo ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, ADER e Banca di Credito Cooperativo di Milano sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il mezzo di impugnazione del ricorso principale denuncia violazione degli artt.93, 98, 99 l.fall e 345 c.p.c., 9, comma 5°, del d.lvo 123/98, come interpretato dall’art 8 bis comma 3° d.l. 3/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che ingiustamente il Tribunale ha ritenuto nuova la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 9 , comma 5°, d.lvo 123/1998 e 8bis, comma 3, d.l. 3/2015, avendo ADER sufficientemente indicato la causa dell’invocato privilegio previsto dalla normativa speciale essendo irrilevante il mancato espresso richiamo alle norme di legge. 2 I motivi del ricorso incidentale possono così riassumersi: primo motivo: nullità del decreto emesso in violazione degli artt.112 c.p.c. e 111 Cost. per non avere l’impugnato provvedimento esaminato la domanda svolta dalla curatela di conferma della statuizione assunta dal Giudice Delegato di esclusione di BM-MC spa per mancata rinuncia delle banche finanziatrici all’ammissione al passivo della parte di credito rimborsata dal gestore del Fondo di garanzia; secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 98 l.fall. per avere il Tribunale di Milano implicitamente ed erroneamente rigettato le domande svolte dal Fallimento di conferma del provvedimento impugnato; terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c.c. e 61 e 62 l.fall. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c. laddove il Tribunale ha ammesso BM-MC spa, in via chirografaria in surroga delle Banche , malgrado il pagamento alle banche finanziatrici non avesse avuto carattere integralmente satisfattivo; quarto motivo : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost, 112, 115 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c. per avere il Tribunale omesso di prendere posizione sulla mancata rinuncia da parte delle banche finanziatrici alla parte di credito rimborsata da BM-MC spa. 3 Il ricorso per cassazione è stato proposto da BM-MC spa, titolare del credito iscritto al ruolo, che tuttavia non h a azionato il credito con l’insinuazione allo stato passivo né ha proposto opposizione allo stato passivo e non si è neppure costituita nel giudizio ex art. 99 l.fall a seguito della chiamata in causa ad iniziativa dell’opponente ADER. 3.1 Si pone, quindi, la questione preliminare, rilevabile d’ufficio, della legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, di BM -MC, ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia e titolare del rapporto giuridico controverso, che merita di essere trattata in pubblica udienza ex art 375, comma 1°,c.p.c, anche in relazione all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che si è formato in materia di concorrente legittimazione dell'ente creditore, erariale e/o previdenziale,a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L.

Fall., art. 98 anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art. 93 l.fall. non accolta dal Giudice Delegato. 3.2Merita inoltre un approfondimento e una riflessione in pubblica udienza anche l’ulteriore questione, di rilievo nomofilattico ancorché succedanea alla prima, sottesa ai motivi del ricorso incidentale, della possibilità da parte dell’ente gestore del Fondo di Garanzia far valere in via surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivante dall’escussione della garanzia dal parte dell’istituto di credito garantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e , in caso di risposta positiva a tale quesito , degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive possa realizzarsi (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rettifica dello stato passivo per effetto della surrogazione ex art. 115 l.fall.