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Ordinanza — n. 28580/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal; costs compensated despite time lapse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28580/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the Cooperative Tessile di Soci S.C. a r.l. withdrew its cassation request on July 30, 2025. Although the Bank Popolare dell'Etruria and its successor, UBI Banca, contested the withdrawal, the court noted the lapse of time justified compensating the opposing party's litigation costs. Consequently, the procedural outcome was the extinction of the proceedings with a mutual settlement of expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant is extinguished, and the opposing party's costs are compensated regardless of the time elapsed since the withdrawal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings compensation of costs lapse of time litigation expenses banca cooperativa credito nel fallimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071); P.Q.M dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24369/2019 r.g. proposto da: La Cooperativa Tessile di Soci S.C. a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei suoi Commissari Liquidatori Dott. Werther Badodi e Avv. Umberto Galasso, con sede legale in Bibbiena (AR), fraz. Soci, via del Lanificio n. 3, P. IVA 00101300515, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Tarquini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del difensore, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e notificazioni: giovanni@pec.giovannitarquini.it - ricorrente - contro UBI BANCA S.p.A., con sede legale in 24122 Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. 03053920165, in persona del l.r. pro tempore, assistita, rappresentata e difesadall’Avv.

Michele Arcangelo Massari. -controricorrente - avverso la sentenzan. 131 pronunciata il 05.12.2018 e depositata in data 23.01.2019della Corte di appello di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE - che La Cooperativa Tessile di Soci S.C. a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativaaveva azionato con ricorso principale , notificato in data 26 - 31.07.2019,giudizio in cassazione contro UBI BANCA S.p.A. ; -che era stata così impugnata la pronuncia, con la quale la Corte d’Appello di Firenze- in totale riforma della sentenza pronunciata in data 13.01.2012 dal Tribunale di Arezzo- aveva ritenuto fondato l’appello proposto dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c. a r.l. (cui era succeduta, nel corso del giudizio di secondo grado, la UBI BANCA S.p.A.) e, ritenendo che non ricorresse, in capo all’istituto bancario, all’epoca dell’incasso delle rimesse in conto corrente effettuate dalla Cooperativa Tessile dei Soci a r.l. in L.C.A. dal 03.01.2005 al 10.05.2005, la scientia decoctionisin relazione alle condizioni della società poi sottoposta a procedura concorsuale, aveva riten uto insussistenti i presupposti ex art. 67, comma 2, l. fall. per la revocabilità di detti versamenti; - che la UBI Banca s.p.a. si costitui va con controricorso notificato in data 10.10.2019; -che la ricorrente con atto del 30 luglio 2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di legittimità; -che la controricorrente non ha accettato la rinuncia; - che sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante anche la risalenza temporale dell’odierno ricorso per cassazione; -che, quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - d el rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071); P.Q.M dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle