Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent settlement extinguishing litigation interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties subsequently reached a settlement agreement, thereby extinguishing the interest in the litigation. The appellants, representing the bankrupt company's guarantors, had challenged a lower court ruling that invalidated payments made to a bank and ordered them to pay the bank's claims. However, the court noted that a joint waiver of the appeal was filed in October 2024, confirming the dispute was resolved and no further judicial decision was sought.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the interest in the litigation has been extinguished by a subsequent settlement agreement between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33646/2019 R.G. proposto da: Alfa srl Societa' Immobiliare, Raimo Francesco, Raimo Catello, Vitiello Pasqualina, Sicignano Maria, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Mascolo Francesco e Mandara Francesco , -ricorrenti- contro Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara scarl, elettivamente domiciliata in Roma Via Baldo Degli Ubaldi, 66, presso lo studio dell’avvocato Rinaldi Gallicani Simona rappresentata e difesa dall'avvocato Mobilio Gianfranco, -controricorrente- nonchè contro Fallimento della Conserve Raimo srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 58, presso lo studio dell’avvocato Fusco Alessandro rappresentato e difeso dall'avvocato Di Somma Antonino, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4522/2019 depositata il 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla domanda proposta dal Fallimento della Conserve Raimo srl, dichiarò l’inefficacia ex art. 167 l.fall. di due pagamenti effettuati dalla fallita in favore della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara scarl (di seguito indicata per brevità “BCC”) di € 5872,85 e € 5885,07, e accolse la domanda attorea di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall.con riguardo al pagamento della cambiale agraria dell’importo di € 200.000 nonché la domanda di revoca ex art . 66 l.fall. con riguardo al pagamento di due cambiali agrarie dell’importo di € 200.000 ciascunae, per l’effetto, condannò BCC al pagamento,in favore del fallimento, della complessiva somma di € 611.757,92, oltre interessi legali; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Banca convenuta condannò i terzi chiamati Alfa srl Societa' Immobiliare, Raimo Francesco, Raimo Catello, Vitiello Pasqualina, Sicignano Maria, nella qualità di fideiussori della società fallita, al pagamento, in solido tra loro, in favore di BCC della suindicato importo. 2 La Corte d’Appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l’appello proposto da Alfa srl Societa' Immobiliare, Raimo Francesco, Raimo Catello, Vitiello Pasqualina e Sicignano Maria, i quali hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi.
Il Fallimento Conserve Raimo srl e BCC hanno svolto difese mediante controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 I ricorrenti denunciano: primo motivo - violazione degli artt. 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3,c.p.c.; secondo motivo- violazione degli artt.2697 , 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; terzo motivo - violazione degli artt. 25 Cost. , 132, comma 1° n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quarto motivo - violazione degli artt. 69 bis , 167 ,168 e 184 l.fall, in relazione all’art.360, comma 1° n. 3 c.p.c.; quinto motivo - violazione della normativa riguardant e le clausole vessatorie con riferimento alla quella di reviviscenza delle fideiussioni impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 , c.p.c.; sesto motivo - violazione degli artt. 2 l. 287/1990 e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c. 3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi. 3.1 Va infatti precisato che, in data 7/10/2024 , è stata depositata istanza denominata «Rinunzia congiunta al ricorso » con la quale i procuratori delle parti costituite danno atto che «la vicenda oggetto del ricorso all’esame del Suprema Corte, è stata transatta, previa autorizzazione da parte del Giudice della Curatela del Fallimento Conserve Raimo S.r.l.
» e « Conseguentemente non vi è più interesse alla decisione del giudizio avviato su istanza della Società Immobiliare ALFA S.r.l., e dei sigg. Raimo, Vitiello e Sicignano» e avanzano richiesta congiunta di « cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite». 3.2 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate come espressamente convenuto dalle parti. 5 Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l'esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d'interesse alla sua prosecuzione giudiziale.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone compensar