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Ordinanza — n. 28483/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of connection to lower court's reasoning and bad faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28483/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Settimo Costruzioni S.r.L. inadmissible because it lacked any connection to the ratio decidendi of the appealed judgment. The appellant argued the lower court erred by relying on documents from a different company, but the court noted the debt limit was clearly exceeded regardless of that error. Consequently, the court found the appeal to be an act of bad faith by the legal representative and ordered joint liability for legal costs and court fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 51, comma 15 c.c.i.i.: An appeal is inadmissible if it lacks any connection to the ratio decidendi of the contested judgment, demonstrating bad faith by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of connection ratio decidendi bad faith joint liability legal representative court fees credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.c.
115 e 116 ( art. 360 , n.
Art. 51, comma 15 c.c.i.i.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 268, comma 2 c.c.i.i.
14 del 2019, Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: c.c.i.i.)di Settimo Costruzioni S.r.l., la quale propose reclamoalla Corte d’Appello di Venezia , perché , a suo dire,l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe stato inferiore a € 50.000(art. 268, comma 2, c.c.i.i.).
Art. 270 c.c.i.i.
FATTI DI CAUSA Su ricorsodella creditrice Marlene Vaccaretti il Tribunale di Veronadichiarò aperta la procedura di liquidazione controllata (art. 270del d.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3480/2024 R.G. proposto da SETTIMO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante Ettore TOGNIN, elettivamente domiciliat a in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 123, presso lo studio dell’avv. Pietro Madonia,che la rappresenta e difend e -ricorrente - contro Liquidazione controllata di SETTIMO COSTRUZIONI S.R.L. , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Carlo Trentini, che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro Marlene VACCARETTI, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. , che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza de l la Corte d’Appello di Venezia n . 2503/2023, depositatail 28.12 .202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Su ricorsodella creditrice Marlene Vaccaretti il Tribunale di Veronadichiarò aperta la procedura di liquidazione controllata (art. 270del d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: c.c.i.i.)di Settimo Costruzioni S.r.l., la quale propose reclamoalla Corte d’Appello di Venezia , perché , a suo dire,l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sarebbe stato inferiore a € 50.000(art. 268, comma 2, c.c.i.i.). Instauratosi il contraddittorio con la creditrice e con la procedura concorsuale in persona del liquidatore, la corte territoriale rigettò il reclamo e condannò il legale rappresentante della reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le controparti.

Contro la sentenza della c orte d’appello Settimo Costruzioni S.r.l.ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi. La liquidazione controllata e Milena Vaccaretti si sono difese, ciascuna con controricorso. La liquidazione controllata ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso sidenunciano « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 ( art. 360 , n. 2 , c.p.c.)».

La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia trascurato la censura del l’errore in cui sarebbe caduto il Tribunale di Verona «ponendo a fondamento della decisione un documento proveniente dalla Agenzia delle Entrate riguardante altra società, la Settimo Ristrutturazioni S.r.l.s., estranea al presente procedimento». 1.1. Il motivoè inammissibile, perché evidentemente non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte territoriale, sul tema specifico del limite di € 50.000di debiti scaduti posto dall’art. 268, comma 2, c.c.i.i. , ha chiaramente evidenziato che quel limite era ampiamente superato a prescindere dall’errata comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che per questo non è stata presa in considerazione.

Innanzitutto, i giudici veneziani hanno rilevato che anche «i rimanenti debiti scaduti» – ovverosia i debiti non fiscali – erano da soli complessivamente superiori al limite di legge, fornendone un elenco dettagliato. Inoltre, la corte territoriale ha espresso il condivisibile giudizio che, tra i debiti scaduti, andavano conteggiati anche i debiti fiscali propri della attuale ricorrente, nonostante questa avesse presentato istanza di rateizzazione (conf. Cass. n. 4201/2025, con riguardo all’analogo limite posto dall’art. 15, comma 9, legge fall. per la dichiarazione di fallimento).

Infine, nel corpo della motivazione, dandosi atto delle difese di Marlene Vaccaretti, si espone il dato dei crediti nel frattempo ammessi al passivo (€ 624.615,79), del tutto incompatibile con l’ipotesi che sia stato violato il limite posto dal citato art. 268, comma 2, c.c.i.i. Non ha quindi alcun senso insistere nel rilevare l’errata comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un dato che la corte d’appello non ha tenuto in alcun conto nel motivare il rigetto del reclamo.

2. Anche con il secondo motivo, la ricorrent e censura «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. (art. 360,n. 3, c.p.c. ) » . Si contesta alla corte d’appello di essersi espressa «in ordine alle pendenze fiscali … in termini ipotetici e/o “soggettivi”» e si richiama la giurisprudenza di legittimità sul divieto per il giudice di utilizzare, per la decisione «la propria scienza personale». 2.1. Ilmotivo è inammissibile. La ricorrente esprime, in termini meramente astratti, principi ampiamente condivisibili (il giudice deve porre a fondamento della decisione solo i fatti accertati nel processo e non mere ipotesi, né fatti conosciuti per propria scienza personale);ma non spiega, né si comprende, in che modo e in che termini tali principi sarebbero stati violati dalla corte veneziana.

Come già osservato, essendo in discussione soltanto il limite dell’importo minimo dei debiti scaduti, il giudice del reclamo ha rilevato che esso era stato sicuramente superato, sia considerando i soli debiti non fiscali, sia argomentando che anche del debito fiscale rateizzato si doveva tenere contocome debito scaduto. E ciò è stato fatto prendendo in esame i dati risultanti dal processo, ovverosia allegati dalle parti, non contestati o documentati. Manca, pertanto, in questo secondo motivo,una effettiva critica al concreto contenuto della decisione impugnata.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 3.1. Per quanto riguarda la difesa della liquidazione controllata, si prende atto che il giudice delegato ha attestato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) , che non è disponibile il denaro necessario per le spese. Con il che la procedura si considera ammessa al patrocinio dello Stato. Originariamente la disposizione di legge era riferita soltanto al fallimento (e quindi alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art.349 c.c.i.i.).

È intervenuta però nel frattempo la sentenza n. 121/2024, con cui la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità «nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese». La norma dichiarata incostituzionale ha dunque cessato di avere efficacia e l’art. 144 T.u.s.g. deve essere applicato, anche in questo processo, così come esso si legge per effetto dell’integrazione disposta dal giudice delle leggi.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

5. L’inammissibilità del ricorso, perché privo di qualsiasi aggancio alla ratio decidendi chiaramente esposta nella sentenza impugnata, dimostra la mala fede del legale rappresentante della società , che ha conferito la procura al difensore per proporre un ricorso palesemente destinato all’insuccesso, evidentemente confid ando nella responsabilità limitata collegata al tipo sociale prescelto, che farebbe ricadere soltanto sui creditori concorsuali il costo dell’improvvida iniziativa giudiziale nonostante la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Deve pertanto trovare applicazione l’art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice, proprio i n questo caso («mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura»),di condannare il legale rappresentante alpagamento in solido con la società sia delle spese legali, che dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato(il comma 15 è stato riscritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, ma la riscrittura non modifica la sostanza della norma, per quanto qui interessa, sicché è irrilevante domandarsi quale sia la versione applicabile ratione temporis).

Tale disposizione è riferita in generale alle «impugnazioni» ed è contenuta nel titolo IV, capo III, sezione II, del c.c.i.i ., applicabile alla liquidazione controllata in virtù dei richiam i contenuti nell’art. 270, comma 5, e n ell’art. 65, comma 2. In entrambi i casi il richiamo è condizionato con la consueta clausola «in quanto compatibili», ma nulla induce a dubitare della compatibilità, anche considerato il fatto chesi tratta di una specificazione, in questo particolare ambito dell’ordinamento, di un principio generaleespresso nell’analoga disposizione dell’art.94 c.p.c.

Infine, è certo che la norma vale anche per i l giudizio di legittimità e che spetta alla Corte di cassazione applicarla, sia per il tenore generale della rubrica dell’art. 51 e de llo stesso comma 15– che si riferiscono alle impugnazioni , senza alcuna distinzione – , sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido la società ricorrente e il suo legale rappresentante, Ettore Tognin, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità relative al la difesa della liquidazione controllata di Settimo Costruzioni S.r.l., che liquida in € 8 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna in solido la società ricorrente e il suo legale rappresentante, Ettore Tognin , al pagamento, in favore di Marlene Vaccarelli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r icorrent e e del suo legale rappresentante Ettore Tognin in solido, dell’ulteriore importo a titolod