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Decreto — n. 28392/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders losing party to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 28392/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the plaintiff formally withdrew the lawsuit. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing for the extinction of the case via decree. Consequently, the court ruled that the withdrawing party must bear the litigation costs, totaling €950.00 plus statutory fees.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal meeting statutory requirements, the court declares the case extinct and orders the withdrawing party to pay the opposing party's litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Cassation decree Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che alla rinuncia non ha aderito la parte controricorrente e che ricorre il presupposto per la condanna alle spese a carico della parte che vi ha dato causa;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2295/2022 R.G. proposto da: COMPASS BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOVIELLO MONICA (CVLMNC70B62H926H) -ricorrente- contro FILOSO TEMIS MARIA, elettivamente domiciliato in FELTRE VIA ROMA 30 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FENT DAVIDE (FNTDVD75E03D530K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TEMIS MARIA FILOSO -intimato- Numero registro generale 2295/2022 Numero sezionale 700/2025 Numero di raccolta generale 28392/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 avverso SENTENZA di TRIBUNALE BELLUNO n.175/2021 depositata il 08/06/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che alla rinuncia non ha aderito la parte controricorrente e che ricorre il presupposto per la condanna alle spese a carico della parte che vi ha dato causa;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2025 Enrico Scoditti Numero registro generale 2295/2022 Numero sezionale 700/2025 Numero di raccolta generale 28392/2025 Data pubblicazione 27/10/2025