Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Studio Legale Simmons, did not act on the proposal communicated by the court, while the respondent, Fallimento Microcast S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5108/2023 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE SIMMONS SIMMONS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ORSENIGO MARIO (RSNMRA83L21D198V), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PISAPIA MAURO (PSPMRA65T16F205N) e PONTRELLI LUIGI (PNTLGU76D16A662S) -ricorrente- contro FALLIMENTO MICROCAST S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO (GRDDDV67P02F205T), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE PAVIA n.191/2023 depositato il 30/01/2023 all’esito del proc.to n.4347/2022 R.G.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 5108/2023 Numero sezionale 695/2025 Numero di raccolta generale 28380/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 5108/2023 Numero sezionale 695/2025 Numero di raccolta generale 28380/2025 Data pubblicazione 27/10/2025