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Ordinanza — n. 28378/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil court rejects criminal penalty judgment's scope to bar civil compensation claims regarding consequential damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28378/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The civil court overturned a lower appellate decision that had barred a compensation claim based on a prior criminal judgment. The plaintiff argued that the criminal verdict's generic order for damages should preclude a separate civil suit for consequential losses, while the defendant contended the criminal judgment's res judicata effect extended to the specific monetary amount. The court ruled that criminal judgments only establish the existence of the initial damage event and causal link, leaving the assessment of consequential economic damages for civil proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 651 c.p.p.; Art. 539 c.p.p.: A criminal judgment ordering generic civil compensation establishes the fact of the damage event and material causality but does not bind the civil court regarding the existence or quantum of consequential damages.

Parole chiave

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criminal judgment res judicata consequential damages generic compensation order civil compensation claim causal link assessment concessionario di leasing compensazione della rendita rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 651 c.p.p.
539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nelgiudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p.
Art. 539 c.p.p.
art. 1298 c.c
art. 539 c.p
art. 651 c.p
539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nelgiudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21923/09
Cass. n. 8477/20
Cass. n. 12175/2016
Cass. n. 9266/1994
12175/2016, conforme a Cass. n. 9266/1994).
Cass. n. 30992/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4727/2021proposto da: DE FILIPPO LUCA,rappresentato e di fes o dagli a vv. ti Valerio Di Gravio e Giuseppe Tamberi, per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- BANCO BPM s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dagli avv. ti Andrea Barocci, Guido Giuseppe Pedrazzini e Filippo Tornabuoni, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3223/2020 , depositatain data 6.7.2020 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 10.10.2025dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Luca De Filippo conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Italeasing s.p.a., esponendo: di aver stipulato con la società convenuta, il 23.10.2006, un contratto di mediazione in rapporto di leasing verso un corrispettivo prestabilito; con scrittura del 15.2.2007 la convenuta si era impegnata a corrispondere un’ulteriore commissione nella percentuale dello 0,75% sul totale dei contratti stipulati- purché l’importo totale fosse pari ad almeno euro 35.000.000,00 per ciascun semestre-; che tra i clienti figurava la Wheelrent Autonoleggio- che nel periodo di vigenza degli accordi aveva concluso 185 contratti di leasing per un controvalore complessivo di euro 14.535.403,57-; che la convenuta, nonostante i solleciti, non aveva corrisposto la provvigione pattuita, dichiarando, con missiva del 4.10.2017, l’intenzione di sospendere l’accordo di mediazione.

Pertanto, l’attore chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 494.466,12 oltre accessori, a titolo d’intermediazione con la Wheelrent, nonché della somma di euro 284.126,33 a titolo d provvigioni integrative relative al primo semestre del 2007, oltre al risarcimento dei danni subiti commisurati al mancato guadagno derivante dai contratti in essere. Si costituiva la convenuta. Con sentenza del 9.1.2013, il Tribunale di Roma condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attore, della somma di euro 494.466,12 oltre interessi ex d . lgs. 231/2002, osservando che : la convenuta non aveva contestato né il conferimento dell’incarico, né l’entità delle provvigioni; l’attore aveva provato la fonte del proprio credito e la stipula dei contratti di leasing con la Wheelrent Autonoleggio; in ordine alla richiesta di rendiconto, incombeva sul mandatario l’onere di provare la dimostrazione degli affari conclusi per proprio tramite; in ordine alle provvigioni richieste in relazione al contratto “Broker 100 Index”, l’attore non aveva provato l’avveramento della condizione prevista, cioè la conclusione di un volume d’affari superiore alla somma di euro 35.000.000,00.

Era invece rigettata la domanda risarcitoria, atteso che la sospensione del rapporto doveva considerarsi del tutto legittima a norma dell’art. 24 dell’accordo concluso tra le parti, e che l’eccezione di compensazione sollevata dalla difesa non poteva essere accolta, in quanto attinente a fatti esulanti dalla fattispecie concreta. Con sentenza del 6.7.2020 la Corte territoriale rigettava l’appello incidentale ed accoglieva l’appello principale dell’Italeasing s.p.a., dichiarando estinto il credito del De Filippo nei confronti della stessa società- come determinato dal Tribunale - per effetto dell’intervenuta compensazione con il credito accertato dalla sentenza della Corte d’appello penale di Milano (confermata dalla sentenza della terza sezione penale della Cassazione, depositata il 23.5.2013), osservando che: circa l’appello incidentale, era infondata la doglianza del De Filippo circa l’obbligo di rendiconto; non era stata provata la sussistenza e l’entità degli affari conclusi per la mediazione a partire dall’1.6.2007; non erano stati provati i danni ulteriori rispetto a quelli relativi alle provvigioni; era fondato l’appello principale riguardo all’eccezione di compensazione; infatti, l’appellante aveva prodott o documentazione attestante l’avvenuto passaggio in giudicato sentenza della Corte d’appello di Milano del 20.4.2012, per ef fetto della sentenza emessa il 23.5.2013 dalla Cassazione, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il De Filippo, in solido con gli altri imputati, al risarcimento dei danni nei confronti della Banca Italease, da liquidarsi in separato giudizio, con liquidazione di una provvisionale esecutiva nella somma di euro 19.519.455,56 oltre alle spese; ai sensi dell’art. 1298 c.c.doveva dunque ritenersi accertato, con sentenza definitiva, il debito in capo al De Filippo, non inferiore alla misura del credito accertato nel presente giudizio e corrispondente a quello determinato dal Tribunale adito; pertanto, la domanda d’accertamento dei crediti del De Filippo era stata ritenuta parzialmente fondata, sulla base di documentazione sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado, e la relativa domanda di condanna era stata rigettata sulla base di un’eccezione di compensazione relativa ad un creditodi maggiore entità.

Luca De Filippo ricorre in cassazione con unico motivo.Banca BPM s.p.a. resiste con controricorso, Le parti hanno depositato memoria. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 539, c.2, c . p . c . , e 1243 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto definitivo l’accertamento del risarcimento contenuto nelle sentenze penali, così erroneamente applicando la compensazione, poiché il credito della banca non era certo, né liquido, posto che derivava da una provvisionale emessa nell’ambito di un giudizio penale, suscettibile di essere modificata.

In particolare, il ricorrente assume che nel giudizio civile relativo al risarcimento dei danni dovuto dal reo alla parte civile, il giudice può autonomamente rivalutare il fatto procedendo ad un autonomo accertamento, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, potendo giungere ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale con riferimento alle statuizioni civili risultanti all’esito del giudizio penale; nella specie, pendeva innanzi al Tribunale di Milano il giudizio avente ad oggetto la rideterminazione, ex art. 539 c.p.p., delle statuizioni civili contenute nelle sentenze penali e, dunque, la quantificazione del danno che il ricorrente dovrebbe in ipotesi risarcire alla banca; in tale giudizio, il ricorrente ha chiesto di sciogliere la solidarietà e di limitare l’eventuale condanna al risarcimento del danno a suo carico all’effettivo danno da lui causato, tenendo conto sia del proprio grado di responsabilità nei confronti della banca, limitatamente alle condotte a lui effettivamente imputabili- per un massimo di euro 608.960,83 - , sia del fatto che la banca, nell’ambito del giudizio penale, aveva già acquisito la somma di euro 620.953,08 in forza del sequestro di somme e titoli depositati su alcuni conti correntiintestati al ricorrente.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto proposto nel termine lungo di un anno, ratione temporis. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che, essendo intervenuto un giudicato penale di condanna, con rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno e determinazione di provvisionale, doveva ritenersi accertata con giudicato la sussistenza del debito, in misura non inferiore al credito accertato dal Tribunale. Non è in discussione che la verifica della sussistenza del requisito della pronta e facile liquidazione del credito illiquido, cui collegare la compensazione giudiziale, sia riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass.21923/09); il giudizio di fatto del giudice del merito muove però dall’errore in diritto di avere considerato che il giudicato di condanna alla penale responsabilità estende il suo ambito anche all’esistenza del credito risarcitorio della banca, rispetto al quale vi è soltanto la condanna generica con liquidazione in separato giudizio e determinazione di provvisionale.

Al riguardo, posto che, come si afferma a propositod ei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento deldanno-evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno-conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., n. 8477/20), il giudicato penale ha ad oggetto il danno-evento, ma non anche il danno-conseguenza Invero, la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, «ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione» (Cass. n. 12175/2016, conforme a Cass. n. 9266/1994).

Invero, la facoltà del giudicepenale di pronunciare una condanna generica alrisarcimento del danno ed al pagamento della provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nelgiudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicatopenale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass., n. 30992/2023: in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudicepenale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare ildanno lamentato dalla parte civile).

Ne consegue che non può essere la mera esistenza di un siffatto giudicato penale a fondare il credito da opporre in sede di compensazione giudiziale, per cui alcuna efficacia di giudicato circa il danno-conseguenza può attribuirsi alla provvisionale, la quale è per definizione provvisoria e modificabile. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a