Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28375/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 28375/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the trial court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The parties involved were the Santarelli family and Tembo SRL against the bankruptcy of SA.CO. SPA, with the court noting the silence of the appellant after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings procedural default litigation costs spese susseguenti accollo delle spese conseguenze economiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4176/2024 R.G. proposto da: SANTARELLI PIETRO, SANTARELLI PAOLO, SANTARELLI SUSI, TEMBO SRL, SANTARELLI FELICE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato MARINI FENIZIA (MRNFNZ70T59A462A), con domicilio digitale come in atti, che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COLLINA ANGELO e CESARI MARIANO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ONORATO MICHELE (NRTMHL77L02E335V), con domicilio digitale come in atti, che li rappresenta e difende -ricorrenti incidentale- Nonché contro FALLIMENTO SA.CO.

SPA -intimato- Numero registro generale 4176/2024 Numero sezionale 694/2025 Numero di raccolta generale 28375/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 avverso il DECRETO del TRIBUNALE ASCOLI PICENO comunicato il giorno 08/01/2024 ed emesso a definizione del proc.to n.1600/2021 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 4176/2024 Numero sezionale 694/2025 Numero di raccolta generale 28375/2025 Data pubblicazione 27/10/2025