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Decreto — n. 28370/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28370/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a debtor against a bankruptcy trustee, did not act to preserve the right to appeal the lower court's decree. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day deadline extinction of cassation litigation costs allocation procedural default tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9347/2024 R.G. proposto da: CECCONI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BRACCINI DANIELE (BRCDNL80H21G999V), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPINI FILIPPO (PPNFPP90L18D612A) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO COOPERATIVA EDIFICATRICE ISTRIA SCARL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato SANTINI MARCO (SNTMRC78S06G999O), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO del TRIBUNALE PRATO n.2393/2024 depositato il 21/03/2024 all’esito del proc.to n. 1885/2023 R.G.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 9347/2024 Numero sezionale 691/2025 Numero di raccolta generale 28370/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.350 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 9347/2024 Numero sezionale 691/2025 Numero di raccolta generale 28370/2025 Data pubblicazione 27/10/2025