Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, CISOTTO ANGELO, challenged a bankruptcy decree against CO.GE.S S.R.L. in liquidation but did not act after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8819/2022 R.G. proposto da: CISOTTO ANGELO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato SERIOLI ALBERTO (SRLLRT69A05G710E), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO CO.GE.S S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato SQUARATTI VERA (SQRVRE79P48E333M), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE BRESCIA n. 214/2022 depositato il 22/02/2022 all’esito del proc.to n. 7703/2020 RG.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8819/2022 Numero sezionale 689/2025 Numero di raccolta generale 28363/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 8819/2022 Numero sezionale 689/2025 Numero di raccolta generale 28363/2025 Data pubblicazione 27/10/2025