Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Guglielmo Flacco, challenged a bankruptcy decree against Vetreria Padova SRL but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that the lapse of time constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12034/2022 R.G. proposto da: FLACCO GUGLIELMO (FLCGLL68T11E243E), che rappresenta e difende se stesso, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro FALLIMENTO VETRERIA PADOVANO SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MANCINELLI FILOMENA (MNCFMN59L57G482S), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE PESCARA depositato il 28/03/2022 ed emesso all’esito del proc.to n.4141/2021 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12034/2022 Numero sezionale 688/2025 Numero di raccolta generale 28361/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12034/2022 Numero sezionale 688/2025 Numero di raccolta generale 28361/2025 Data pubblicazione 27/10/2025