Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Ria Grant Thornton Spa, did not act on the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Fallimento Silo Srl, argued the appeal was abandoned. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1492/2022 R.G. proposto da: RIA GRANT THORNTON SPA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MUCCI GIANNI (MCCGNN57S05E473G), con domicilio digitale in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SILO SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato SCARSELLI GIULIANO (SCRGLN60B18D612A), con domicilio digitale in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso il DECRETO del TRIBUNALE FIRENZE n.1088/2021 depositato il 06/12/2021 all’esito del proc.to n. 17845/2019 R.G.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1492/2022 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 28360/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 1492/2022 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 28360/2025 Data pubblicazione 27/10/2025