Cassation Court dismisses jurisdiction regulation request and declares case extinguished due to plaintiff's withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation request inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal. Although the defendant sought suspension of the opposition to the mortgage inscription pending a preliminary validity ruling on a guarantee, the plaintiff explicitly renounced the jurisdiction regulation on September 11, 2025. Consequently, the Court ruled that no procedural measures regarding costs or the unified contribution were necessary due to the absence of defensive activity by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 cod. proc. civ.; Art. 164 cod. proc. civ.: The withdrawal of a request for jurisdiction regulation extinguishes the related proceedings, precluding any further judicial intervention or imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13266/2024 R.G. proposto da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s .p. a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Francesco Clausi -ricorrente - contro Pagliaro Paolo -intimato - Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimato - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 12819/2024, depositata il 7 maggio2024. ette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo C e niccola , che chiede Oggetto:regolamento di competenza -estinzione l’accoglimentodel regolamento di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - la Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi di sospensione , ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso daPaolo Pagliaro; -dall’esame degli atti si evince che la sospensione del giudizio è stata disposta in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli,avente a oggetto la validità della fideiussione prestata dall’opponente Pagliaro e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito dedotto nel presente giudizio, avuto riguardo al «carattere pregiudiziale» di tale primo giudizio rispetto a quest’ultimo; -la ricorrente, premessa la sua legittimazione ad agire, deduce che nel caso in esame difettano i requisiti perché possa essere disposta la sospensione del giudizio; - nessuna delle parti intimante deposita scritture difensive o documenti; - con nota d epositata l’11 settembre 2025 la ricorrente dichiara di rinunciareal regolamento di competenza;
CONSIDERATO CHE: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva delle parti intimate; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizi