Ordinanza — n. 28239/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27411/2024proposto da: SCOTTO ROSATO ANGELO RAFFAELE, i n proprio e quale legale rappresentante della società F.LLI SCOTTO ROSATO a r.l., rappresentati e difesi dagli a vv.ti Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone,per procura speciale in atti ; -ricorrenti– -contro- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; POSTE ITALIANE s.p.a., rappres. e difesa dall’avv. Michela Poto, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2970/2024, pubblicata in data 28.06.2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025dal Cons. rel., dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28239/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass., n.17757/2014; n. 200/2021; n. 36638/2021). Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaustivamente argomentato circa la questione della querela di falso, decidendo sulla base di argomentazioni contrapposte a quelle a sostegno della c.t.u. (sebbene non abbia fatto espressamente riferimento agli argomenti adoperati nellaconsulenza d’ufficio), attinte dalle indagini della Guardia di Finanza ne dalla predetta prova testimoniale.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27411/2024proposto da: SCOTTO ROSATO ANGELO RAFFAELE, i n proprio e quale legale rappresentante della società F.LLI SCOTTO ROSATO a r.l., rappresentati e difesi dagli a vv.ti Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone,per procura speciale in atti ; -ricorrenti– -contro- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; POSTE ITALIANE s.p.a., rappres. e difesa dall’avv. Michela Poto, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2970/2024, pubblicata in data 28.06.2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con citazione notificata il 15/1/2013 Angelo Raffaele Scotto Rosato, in proprio e quale legale rappresentante della F.lli Scotto Rosato s.r.l., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l’Equitalia Polis spa, l’Agenzia delle Entrate e Poste Italiane spa, proponendo nei loro confronti querela di falso in via principale,ai sensi dell’art. 221 c.p . c . , per far dichiarare la falsità dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76349160665-7 A.G. del 10.3.2010. A sostegno della domanda l’attore disconosceva l’autenticità della sottoscrizione apposta a suo nome sull’avviso di ricevimento, affermando di non aver mai ricevuto tale atto.
Si costituivano tutti i convenuti che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva el’inammissibilità della querela. Il Tribunaledi Napoli, con sentenza emessa nel 2018, premettendo la legittimazione passiva dei soggetti convenuti e l’ammissibilità della querela di falso, accertava la non autenticità della sottoscrizione apposta a nome dell’attore sull’atto contestato, dichiarando la falsità dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale oggetto di domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello principale l’Agenzia delle Entrate, mentre Poste Italiane proponeva appello incidentale, entrambi chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della querela di falso.
Consentenza del 28.6.2024, la Corte territoriale accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la querela di falso proposta da Scotto Rosato Angelo Raffaele e dalla società F.lli Scotto Rosato a r.l., con condanna alle spese, osservando che: era corretto affermare che l’esito del procedimento penale e le valutazioni espresse dal gip nell’ordinanza di archiviazione non fossero vincolanti in questa sede, ma è altrettanto vero che tali elementi potevan o comunque essere valutati dal giudice civile unitamente alle altre prove agli atti; ebbene, l’esito del procedimento penale e le motivazioni alla base dell’archiviazione costituivano un primo elemento peraffermare l’autenticità della sottoscrizione contestata; al riguardo, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal PM e della successiva opposizione presentata dallo Scotto Rosato, il gip aveva ritenuto di dover archiviare il procedimento riconducendo alla mano del querelante la firma apposta sull’avviso di ricevimento; tale conclusione era stata raggiunta sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (consistite nell’escussione del dipendente delle poste che aveva proceduto alla notifica, nell’acquisizione della distinta di recapito del 10.3.2010 e delle copie degli atti), e del confronto con la sottoscrizione non contestata presente sull’altro avviso di ricevimento (n. 76349160666-8) consegnato in pari data e riconosciuto come autentico dall’attore; le considerazioni espresse dal gip erano condivisibili per un duplice ordine di ragioni; in primo luogo, era del tutto illogico ritenere che l’ufficiale postale avrebbe consegnato un solo avviso di ricevimento relativo alla cartella di pagamento di minore importo (€ 160.000), mentre non avrebbe consegnato quello relativo alla cartella di importo maggiore (di € 522.726,51), falsificandone successivamente il contenuto al solo scopo di attestare la consegna di entrambi gli atti; in secondo luogo, andava evidenziato che l’esame visivo delle firme apposte sui due avvisi di ricevimento rendeva evidente la sostanziale analogia del tratto grafico delle due sottoscrizioni e in particolare delle lettere iniziali del doppio cognome, motivo per il quale le due firme apparivano chiaramente vergate da un’unica mano in entrambi gli avvisi di ricevimento; la consulenza svolta in primo grado dall’ausiliario nominato dal Tribunale aveva omesso di effettuare una comparazione delle firme apposte sui due avvisi di ricevimento del 10.3.2010 mentre il saggio gra fico reso innanzi al perito, con la firma apposta dallo Scotto Rosato all’udienza del 05 dicembre 2013 innanzi al giudice, non era stato effettuato con riguardo alla firma apposta sull’avviso di ricevimento n. 76349160666- 8; era noto, infatti, che la contestualità tra le firme da comparare costituiva un elemento decisivo per l’attendibilità dell’analisi grafologica in quanto la grafia umana varia notevolmente nel tempo; per questo le conclusioni raggiunte dal c.t.u., poste dal Tribunale a fondamento dell’accoglimento della querela, non erano da ritenere attendibili e non consentivano di affermare la falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento oggetto di causa; né a diversa conclusione si poteva pervenire in base alle prove testimoniali, in quanto il primo testimone, Scotto Rosato Francesco, era il figlio dell’attore nonché suo collaboratore nell’attività imprenditoriale (come da lui stesso dichiarato in udienza), ciò che lo rendeva del tutto inattendibile in quanto era evidente che il testimone aveva un interesse diretto e concreto nel rendere una dichiarazione favorevole al padre, anche allo scopo di evitare il pagamento dell’ingente importo del debito verso l’erario che avrebbe non solo pregiudicato il patrimonio della società paterna, maanche potuto mettere in pericolo la sua attività di collaborazione nell’impresa familiare; ugualmente inattendibile era la dichiarazione resa nel giugno 2016 da Paolo Russo, dipendente dell’attore dal 2007 al 2015, il quale stranamente aveva ricordato perfettamente che il 10.3.2010 vide un postino fare firmare allo Scotto Rosato una sola raccomandata, mentre non aveva saputo indicare i nomi degli altri colleghi presenti quel giorno insieme a lui al banco di lavoro.
La F.lli Scotto Rosato s.r.l. e Angelo Raffaele Scotto Rosato ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza con quattro motivi, illustrati da memoria. Agenzia delle Entrate e Posate Italiane s.p.a. resistono con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per viol azione degli artt.111 Cost.,113, 115, 116 e 132, co.1, n. 4, c.p.c., 2727, 2729 e 2697 cc, per omessa e/o apparente e/o insuffic iente motivazione, avendo la Corte d’appello deciso su l la base di soli due elementi probatori, tra quelli complessamente acquisiti (le risultanze delle indagini preliminari disposte dal gip nel giudizio penale e svolte dalla Guardia di Finanza e l’esame visivo”, posto in essere da parte della stessa Corte).
Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., per la omessa disamina di fatti decisivi ampiamente analizzati e discussi anche nel giudizio di primo grado,costituiti specificamente dalle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado di natura percepiente e pertanto assunta al rango di fonte oggettiva di prova, disattesa dai giudici di seconde cure. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione delle norme di cui all'art. 115, co. 1, 116 co. 1, 132, n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. per omesso e/o errato esame e valutazione degli atti e dei documenti offerti in produzione dal ricorrente e specificamente della c.t.p. In particolare, il ricorrente lamenta che: se la Corte di Appello avesse considerato di esaminare tale elaborato e di prendere in esame le risultanze istruttorie prodotte in primo grado, invece di porre in essere il suo mero “esame visivo” delle due firme succitate, avrebbe potuto apprezzare le evidenti e sostanziali incompatibilità tra le stesse come evidenziato nella consulenza di parte; il giudice di seconde cure non aveva motivato circa la valutazione dei documenti e delle risultan ze peritali, che dovevano invece tenersi in debita considerazione ai fini del decidere con ciò incorrendo nel vizio motivazionale qui censurato, con motivazione solo apparente e senza spiegare le ragioni per le quali la richiamata documentazione,nonostante la sua pertinenza e rilevanza , non erastata ritenuta probante.
Il quarto motivo deduce nullità della sentenza con riferimento alla violazione degli artt. 113, 115 e 116, 132, 2c. n.4 e 196 c.p.c. nonché 2697, 2727, 2729 C.C. e 111 Cost., per aver la Corte d’appello riformato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto la falsità della sottoscrizione apparentemente riferita allo Scotto Rosato, semplicemente dando atto della mancata condivisione delle motivazioni del Tribunale I primi due motivi, tra loro connessi, sono inammissibili per la loro inerenza al merito. Invero, il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulentetecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuovaconsulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievitecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata.
La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione dellaconsulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., n. 25569/2010; n. 5148/2011). Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.
In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass., n.17757/2014; n. 200/2021; n. 36638/2021). Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaustivamente argomentato circa la questione della querela di falso, decidendo sulla base di argomentazioni contrapposte a quelle a sostegno della c.t.u. (sebbene non abbia fatto espressamente riferimento agli argomenti adoperati nellaconsulenza d’ufficio), attinte dalle indagini della Guardia di Finanza ne dalla predetta prova testimoniale.
Pertanto, la decisione impugnata avrebbe potuto essere criticata per vizio motivazionale, diversi da quello dell’apparenza della motivazione, mentre i due motivi tendono a provocare unnuovo apprezzamento dei documenti e dei mezzi di prova acquisiti. Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonodel pari inammissibili. Laconsulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di caratteretecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass., n. 9483/2021; n. 2063/2010).
In tema diricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass., n. 6774/2022).
Nel caso concreto, come detto, la Corte d’appello ha fornito chiara motivazione sull’autenticità della sottoscrizione oggetto di querela di falso,attraverso una complessiva valutazione degli elementi di prova raccolti, ritenendo di valorizzarne alcuni a differenza di altri(come, per esempio, con riguardo alle prove testimoniali), anche sulla base di una propria valutazione “visiva” delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento; tale complessiva valutazione è incompatibile con le conclusioni alle quali sono pervenuti c.t.u. e c.t.p, ma su ciò la Corte territoriale ha ampiamente argomentato.
Al riguardo, giova osservare che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023).
In definitiva, la decisione impugnata è immune da vizi, essendo correttamente fondata sull’esame e sulla valutazione di elementi probatori disponibili, di cui si è tenuto conto con chiara ed insindacabile motivazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.000,00 oltre, per Poste Italiane s.p.a., a euro 200,00 per esborsi, e alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, e, per l’Agenzia delle Entrate, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo