Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, Ciaravolo Immobiliare Srl, did not act within the timeframe, while the respondent, Curatela Fallimento Innova Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13771/2024 R.G. proposto da: CIARAVOLO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO INNOVA SRL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA (FLCMRN66S58A485T), con domicilio digitale come in atti, e rappresentata e difesa dall'avvocato CERCI EMILIO (CRCMLE66S11E472C), con domicilio digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2351/2024 depositata il 03/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13771/2024 Numero sezionale 686/2025 Numero di raccolta generale 28219/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 13771/2024 Numero sezionale 686/2025 Numero di raccolta generale 28219/2025 Data pubblicazione 24/10/2025