Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, D'Amico Simone, challenged a judicial liquidation by the Brescia company but did not request a ruling on the appeal proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment termination constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9053/2025 R.G. proposto da: D'AMICO SIMONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato SOTTINI ADRIANO (STTDRN70C08G264G), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE TELONI F.LLI BRESCIANI S.R.L., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S), con domicilio digitale come in atti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLINARI RAFFAELE (MLNRFL48E13A662U) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE BRESCIA n.358/2025 pubblicato il 31/03/2025 all’esito del proc.to n. 10439/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 9053/2025 Numero sezionale 684/2025 Numero di raccolta generale 28216/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 9053/2025 Numero sezionale 684/2025 Numero di raccolta generale 28216/2025 Data pubblicazione 24/10/2025