Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28137/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses debt relief claim due to gross fault and incorrect application of insolvency law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28137/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the debtors' appeal against the lower court's refusal of their debt relief request. The court found that the debtors committed gross fault in causing their over-indebtedness through a failed real estate operation and incorrectly applied the previous insolvency law instead of the new Code of Enterprise Crisis and Insolvency. Consequently, the appeal was dismissed, and the debtors were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 282 c.c.i.i.; The court must apply the current insolvency law unless specific transitional rules dictate otherwise, and gross fault by the debtor precludes the benefit of debt relief.

Parole chiave

Generato dall'IA
debt relief gross fault insolvency law transitional provisions consumer credit litigation costs over-indebtedness recupero di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 282 c.c.i.i.
L’art. 282, comma 2, c.c.i.i.
Art. 14-terdecies, comma 2, lett. a) della legge n. 3 del 2012
e dall’art. 14-terdeciesdella legge n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Sia i ricorrenti che le controricorrenti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 118 disp. att. c.p
14835/2025, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
art. 390 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso sidenunciano « violazione e falsa applicazione dell’art. 390 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.u. n. 5868/2023
E ciò con pertinente e chiaro riferimento alla possibilità di considerare consumatore anche il fideiussore persona fisica che garan tisce un debito d’impresa, purché eglistipuli la fideiussione per finalità estranee alla propria attività professionale (Cass. S.u. n. 5868/2023; Cass.
Cass. n. 25612/2025
5868/2023; Cass. n. 25612/2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23296/2024 R.G. proposto da Emanuele BILLOTTO e Angela DI FIORE, elettivamente domiciliati in Roma, via Leone IV n. 996 , presso lo studio dell’avv. Giovanni Lauro,che li rappresenta e difend e -ricorrenti - contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe Mazzarella, che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro RIVIERA NPL S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avv. , rappresentatae difesa da ll’avv.

Lorenzo Sternini -controricorrente - e contro SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO S.c., già Banca di Credito Cooperativo Marcon S.c., CENTROMARCA BANCA -CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA S.c.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE VENETO, CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A.e BPER BANCA S.p.A . -intimate - avverso il decreto de l la Corte d’Appello di Venezia cron. n . 1229/2024, depositatoil 10 . 7 .202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA I coniugi Emanuele Bilotto e Angela Di Fiore, dopo essersi sottoposti alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della legge n. 3 del 2012, proposero domanda al Tribunale di Venezia per essere ammessi al beneficio dell’esdebitazione. Instaurato il contraddittorio con i creditori, il tribunale rigettò la domanda,applicando gli artt. 282 e s. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in breve c.c.i.i.) e ritenen do che il sovraindebitamento fosse stato determinato dai ricorrenticon colpa grave.

Emanuele Bilotto e Angela Di Fiore proposero reclamo contro la decisione del tribunale, ma la Corte d’Appello di Venezia confermò il rigetto della loro domanda, previa affermazione che le norme applicabili al caso fossero ancora quelle della legge n. 3 del 2012 e non quelle del sopravvenuto c.c.i.i. Contro il decretodella c orte d’appello Emanuele Bilotto e Angela Di Fiore ha nno presentato ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Si sono difesi con controricorsoi creditori Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti e Riviera NPL S.r.l.

Sia i ricorrenti che le controricorrenti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso sidenunciano « violazione e falsa applicazione dell’art. 390 d.lgs. n. 14 del 2019 nonché dell’art. 11 preleggi c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.», prospettandosi la « errata applicazione, a l caso di specie, della previgente legge n. 3 del 2012 in luogo del c.c.i.i.». 1.1.

Il motivoè infondato, perché – come questa Corte ha già avuto occasione di statuire – « i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. legge fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14-ter ss. della l egge n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. legge fall. e dall’art. 14-terdeciesdella legge n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15.7.2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. c.c.i.i. oppure dagli artt. 282 ss. c.c.i.i.» (Cass. n. 14835/2025, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

Vi sono varie differenze tra la disciplina dell’esdebitazione successiva alla liquidazione del patrimonio contenuta nella legge n. 3 del 2012e la corrispondente disciplina contenuta nel c.c.i.i. a beneficio delle persone assoggettate alla liquidazione controllata. Per quello che qui interessa, diversa è anche la norma che individua i soggetti immeritevoli del beneficio per avere colpevolmente determinato il sovraindebitamento: l’art. 14-terdecies, comma 2, lett. a, della legge n. 3 del 2012esclude dal beneficio il caso in cui «il sovraindebitamentodel debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali».

L’art. 282, comma 2, c.c.i.i. non contiene alc un riferimento alla sproporzione dei debiti assunti rispetto alle capacità patrimoniali e richiede – perché scatti l’impedimento –che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento «con colpa grave, malafede o frode». Nel caso in esame, il tribunale, ritenendo applicabile la nuova disposizionedel codice, aveva tuttavia negato il beneficio qualificando «grave» la colpa dei ricorrenti per avere assunto debiti che non avrebbero ragionevolmente potuto adempiere. La corte d’appello, invece, ritenendo applicabile la legge n. 3 del 2012, ha confermato il diniego del beneficio,a prescindere dalla qualificazione della colpa in termini di gravità e rimarca ndo anche l’assenza del requisito di proporzionalità tra debiti assunti e «capacità patrimoniali» dei debitori.

È quindi pertinente e comprensibile che il primo motivo di ricorso sia volto a contestare la premessa dell’applicabilità della legge n. 3 del 2012 e ad invocare l’applicazione della diversa norma contenuta nel c.c.i.i. Tuttavia il motivo è infondato, perché – come anticipato – al le domande di esdebitazione presentate dopo l’entrata in vigore del codice della crisi (15.7.2022), ma relative a vicende liquidatorie aperte (e quindi anche chiuse) secondo la legislazione previgente, si devono continuare ad applicare le norme sull’esdebitazione anteriori, le quali – pur non menziona te espressamente nell’art. 390 c.c.i.i.

–«costituiscono un unico corpus normativo con le disposizioni che l[e] precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione delpatrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento), dellequali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva» (Cass. n. 14835/20255, cit.).

2. Con i l secondo motivo , i ricorrent i censura no «violazione e falsa applicazione degli artt. 280 e 282 d . lgs . n . 14 del 2019 nonché dell’art. 14 - terdecies , comma 2, lett . a ) , della legge n. 3 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», dal che sarebbe conseguita una «errata valutazione della meritevolezza deidebitori effettuata sulla base del criterio della “proporzionalità tra sovraindebitamento e capacità patrimoniali”in luogo del criterio della “colpa grave”». 2.1. Ilmotivo è strettamente collegato al primo, di modo che il rigetto di questo comporta l’assorbimento (improprio) di quello. Infatti i ricorrenti intendono con questo mezzo dimostrare che, applicando la norma contenuta nel codice della crisi, la loro domanda di esdebitazione sarebbe dovuta essere accolta. Ma poiché, invece, la disciplina applicabile è quella della legge n. 3 del 2012, l’argomentazione a sostegno della tesi prospettata conquesto secondo motivo si rileva del tutto ininfluente .

3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt.124 e 124 - bis del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3, c.p.c.» e si duole della «omessa valutazione del merito creditizio in controtendenza anche rispetto ai principi sovranazionali(Direttiva 2019/1023/UE)». 3.1. Il motivo è inammissibile, per mancanza di specificità, posto che i ricorrenti denunciano la violazione di disposizioniche riguardano il «credito ai consumatori» (rubrica del capo II, del titolo VI, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; d.lgs. n. 385 del 1993), ma dalla sentenza impugnata non risulta che essi abbiano allegato la loro qualifica di consumatoriai sensi della disciplina invocata, né tantomeno che tale qualifica sia stata accertata dai giudici del merito.

Risulta, anzi, che all’origine del sovraindebitamento ci furonoi debiti assunti personalmente dai coniugi per finanziare una infelice «operazione immobiliare» , tentata tramite una società di capitali , poi fallita, nella gestione della quale era no entrambi direttamente coinvolti. Tant’è che la corte d’appello, per giustificare il differente esito della domanda rispetto a quantoavvenuto in una sua precedente decisione richiamata dai reclamanti, ha posto in evidenza che in quel caso si trattava, invece, di «fideiussioni prestate per consentire il rilascio ed il mantenimento di affidamenti bancari nell’interesse di società gestite dal marito della garante, estranea all’attività imprenditoriale svolta dal coniuge».

E ciò con pertinente e chiaro riferimento alla possibilità di considerare consumatore anche il fideiussore persona fisica che garan tisce un debito d’impresa, purché eglistipuli la fideiussione per finalità estranee alla propria attività professionale (Cass. S.u. n. 5868/2023; Cass. n. 25612/2025). 3.2. Ulteriore profilo di inammissibilità, questa volta per irrilevanza della questione, si rileva con riferimento al la considerazione che anche questo motivo, a tutto concedere, potrebbe valere ad attenuare, ma non ad eliminare, la colpadei debitori, come del resto sostenuto dallo stesso OCC nella relazione che pure viene citata a sostegno della fondatezza del ricorso («colpa sì.

Ma non grave»).Pertanto, in virtù di quanto detto sopra circa l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 14 - terdecies, comma 2, lett . a ) , della legge n. 3 del 2012 , l’eventuale qualificazione della colpa in termini di non gravità non potrebbe giovare ai ricorrenti.

4. Rigettatoil ricorso, le spese di lite relative a l presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Non occorre ovviamente provvedere sulle spese di lite con riguardo alle controparti dei ricorrenti rimaste intimate.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in € 7 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei r icorrent i , dell ’ ulteriore im