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Ordinanza — n. 28134/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation detention appeal due to lack of specific document references in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28134/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a detention order inadmissible for failing to meet specificity requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The applicant argued that the lower court ignored family ties, a valid passport, and health conditions, but these points were not substantiated with specific document references or detailed summaries in the cassation petition. The court ruled that without such specific indications, the appeal cannot proceed to review the merits of the detention decision.

Regesto Legislator

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Art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/1998; Art. 19, D. Lgs. 286/1998; Art. 366, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically indicate the procedural acts, documents, or contracts relied upon and illustrate their relevant content, as required by the principle of autosufficienza.

Parole chiave

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deportation detention specificity requirement cassation appeal Article 366 CPC family ties assessment health conditions documentary evidence allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/1998
RILEVATO CHE: 1.- In data 29 settembre 2024 venne notificato a Charfi Mohamed Oussama, nato in Tunisia, il decreto di espulsione adottato in pari data del Prefetto di Caltanissetta ex art. 13, c.
Art. 19, D. Lgs. 286/1998
- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del d.lgs.286/1998, art. 19, per non aver il Giudice di pace di Caltanissetta valutato il rischio concreto e attuale di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali assunti dallo Stato come ostativa al suo rimpatrio.
Art. 366, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n.
art. 366 c.p
Le censure, tuttavia, sono assolutamente carenti sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022
Cass. n. 12481 del 19/04/2022
8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
Cass. n. 342 /2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27399/2024 R.G. proposto da CHARFI MOHAMED OUSSAMA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA LUIGI STURZO N.36 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAMPOCHIARO RICCARDO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI CALTANISSETTA, QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTAnel proc.n.r.g. 2689/2024 depositat o i l 31/10/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE: 1.- In data 29 settembre 2024 venne notificato a Charfi Mohamed Oussama, nato in Tunisia, il decreto di espulsione adottato in pari data del Prefetto di Caltanissetta ex art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, risultando la sua presenza illegale sul territorio nazionale; il locale Questore contestualmente, dato atto che non era possibile eseguire con immediatezza il decreto espulsivo con accompagnamento alla frontiera, gli notificò un ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Caltanissetta – Pian del Lago.

Il 30 ottobre 2024 il Questore chiese la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Caltanissetta, che fissò l’udienza per il 31 ottobre 2024 e, sentito il cittadino straniero, dopo avere dato atto che il trattenuto era privo di documenti e che sussistevano i presupposti, decise in conformità. Il cittadino straniero ha proposto ricorso con tre mezzi con cui ha chiesto la cassazione del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR. L’Amministrazione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 2.1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del d.lgs.286/1998, art. 19, per non aver il Giudice di pace di Caltanissetta valutato il rischio concreto e attuale di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali assunti dallo Stato come ostativa al suo rimpatrio.

Il ricorrente sostiene che il giudice di pace ho omesso l'esame di un fatto decisivo ovvero l'esistenza di una vita privata e familiare e non ha valutato la ricorrenza della violazione dell'articolo 19. A tal fine sostiene di avere riferito durante l'udienza di convalida viene in Italia gran parte della famiglia e che ciò emergerebbe anche dalla memoria depositata in udienza. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il possesso da parte del ricorrente di un passaporto in corso di validità.

A parere del ricorrente ciò escludeva le esigenze cautelari valorizzate dal giudicante, inerenti all'espletamento di accertamenti sull'identità dello straniero e la sua nazionalità. 2.3.- Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero le precarie condizioni di salute del ricorrente. 3.- I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e si rivelano inammissibili sul piano della specificità. Va osservato che le censure, anche ove formulate come violazioni di legge, sono centrate sulla deduzione dell’omesso esame di fatti ritenuti decisivi da parte del ricorrente.

Anche ove si volesse procedere alla riqualificazione della censura prospettata come violazione di legge, ciò non muterebbe l’esito del giudizio perché tutti i motivi si rivelano carenti sul piano della specificità e pertanto inammissibili. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., che a seguito della riforma introdotta con il d.lgs.n.149/2022, stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità “6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi” è compatibile, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla norma previgente, con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). Nel caso in esame, tutte le censure vertono sull’omesso esame di fatti che avrebbero potuto indurre una valutazione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n.286/1998, di circostanze rilevanti per l'invocata tutela del diritto rispetto alla vita privata e familiare (stabilità sociale e familiare in Italia), per la sua identificazione (disponibilità di un passaporto in corso di validità) e in merito alla sussistenza della compatibilità delle sue condizioni di salute con il viaggio di rimpatrio o con la condizione di trattenuto (documentazione medica), e si sostiene che tali temi siano stati introdotti con la memoria depositata in udienza.

Le censure, tuttavia, sono assolutamente carenti sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c. perché dal verbale di udienza dinanzi al Giudice di pace non è possibile evincere se, quando e in che termini le circostanze indicate siano state sottoposte al giudicante di merito; inoltre, la memoria cui vi è cenno nel ricorso (che, in tesi, sarebbe stata depositata in primo grado) non risulta essere stata allegata al ricorso in cassazione ed il contenuto della stessa non è nemmeno stato trascritto e/o illustrato in maniera puntuale ed esaustiva in sede di legittimità (Cass. n. 342 /2021).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M -Dich