Cassation court allows investor's appeal, ruling Article 1227 c.c. does not apply to restitution obligations after contract resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the investor's appeal against the Court of Appeal's decision to dismiss his claim for restitution. The investor argued that the bank should not deduct interest payments (cedolas) from the returned principal and that he should not be liable for damages due to refusing to join the Argentine government's bond swap offer. The court held that the obligation to return the principal and interest is purely restitutory, not compensatory, meaning Article 1227 of the Civil Code regarding the fault of the damaged party does not apply to such obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2038 c.c.; Art. 1227 c.c.: In the event of contract resolution for investment in Argentine bonds, the obligation to return the principal and interest is restitutory; therefore, the provisions on the fault of the damaged party in Article 1227 do not apply, and the investor cannot be held liable for refusing to adhere to the government's swap offer.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29565/2020R.G. proposto BENETAZZO NAZZARENO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VASSALLE ROBERTO e VIRGILI FRANCESCA –ricorrente – contro BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MAES, 84, Oggetto: Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi –Obbligazioni Repubblica Argentina - Risoluzione – Obblighi restitutori – Interessi – Mancata adesione OPSV della Repubblica argentina – Applicabilità art. 1227 c.c. -Esclusione R.G.N. 29565/2020 Ud. 30/09/2025CC Sez.
S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 2 di 10 presso lo studio dell'avvocato DELLA GATTA GIANLUCA rappresentata e difesadall'avvocato RIPA MARCO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2649/2020 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 2649/2020, pubblicata in data 12 ottobre 2020, la Corte d’appello di Venezia - decidendo in sede di rinvio, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 9501/19, pubblicata in data 4 aprile 2019, con la quale era stata cassata la precedente sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1612/2017, pubblicata in data 23 agosto 2017 – ha, previa risoluzione dell'operazione di investimento obbligazioni argentine posta in essere in data 12/16 giugno 1998, condannato BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO a restituire a NAZZARENO BENETAZZO la somma di € 218.267,80, oltre interessi al tasso legale dal 30 novembre 2006 al saldo.
2. L’iniziale svolgimento del giudizio era stato così ricostruito da questa Corte nell’ordinanza n. 9501/19: “1.-Nel settembre del 2007, Nazzareno Benetazzo, unitamente alla moglie Lucia Rizzato e ai figli Gianluca, Antonio e Caterina, ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena, lamentando la nullità di un'operazione in titoli argentini perché compiuta in assenza di valido contratto scritto di Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 3 di 10 negoziazione e, comunque, a mezzo della violazione, da parte della Banca, di una rilevante serie di doveri di legge e contrattuali.
Con sentenza del maggio 2009, il Tribunale - dichiarata la mancanza di legittimazione attiva di Lucia Rizzato, Gianluca, Antonio e Caterina Benetazzo -ha respinto la domanda di nullità, proposta dagli attori, accertando peraltro l'inadempimento della Banca in punto di inadeguatezza, per l'investitore, dell'operazione posta in essere e altresì liquidando il relativo danno. 2.-Nazzareno Benettazzo ha interposto appello avanti alla Corte di Appello di Venezia, contestando la statuizione relativa alla validità dell'operazione, come anche la liquidazione del danno che era stata compiuta.
A sua volta, la Banca ha formulato appello incidentale, con riferimento sia alla valutazione di inadeguatezza dell'operazione, sia pure alla quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado. 3.-Con sentenza pubblicata 23 agosto 2017, la Corte territoriale ha accolto l'appello principale, con assorbimento del resto. La pronuncia ha rilevato, in specie, che il contratto quadro di «mandato per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta degli ordini concernenti valori mobiliari» era stato sottoscritto dal solo Nazzareno Benetazzo, senza che vi comparisse la sottoscrizione di alcun funzionario della Banca.
E ha ritenuto che il «contratto, per il quale è prescritta la forma scritta ad substantiam dall'art. 23 TUF, è pertanto nullo, mancando della sottoscrizione di uno dei due contraenti». Pure disponendo le relative restituzioni da indebito.”.
3. Proposto ricorso da parte della BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, questa Corte, con l’ordinanza n. 9501/19 aveva accolto il gravame, ribadendo il proprio orientamento, a mente del quale nel caso del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente, il requisito della Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 4 di 10 forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti e, conseguentemente, cassando la decisione della Corte veneziana.
4. Riassunto il giudizio innanzi la Corte d’appello di Venezia, quest’ultima, per quel che rileva nella presente sede, ha: − affermato la violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi di informazione in tema di inadeguatezza dell’operazione di investimento e rischiosità dello stesso; − affermato la sussistenza dei reciproci obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione dell’operazione di acquisto delle obbligazioni e quindi la necessità di detrarre dalla somma dovuta all’investitore a titolo di restituzione le cedole medio tempore riscosse − escluso, ai fini del computo degli interessi sulla somma dovuta all’investitore, che sussistesse prova della malafede della Banca; − affermato la necessità di detrarre ulteriormente dalla somma dovuta all’investitore a titolo di restituzione quanto quest’ultimo avrebbe potuto percepire aderendo alla OPSV formulata dalla Repubblica Argentina.
5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre NAZZARENO BENETAZZO. Resiste con controricorso BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO. Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 5 di 10 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
5. Fissata inizialmente per la decisione l’adunanza del 30 gennaio 2024, la causa è stata rinviata da questa Corte a nuovo ruolo, osservando che “Con ordinanza interlocutoria n. 477 dell’8 gennaio 2024 è stata rimessa alla pubblica udienza la questione «se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece - secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) - dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione»” e ritenendo di attendere l’esito di tale decisione.
6. Il ricorrente ha depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso si deduce testualmente, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione degli artt. 1375, 1458, 2033, 2038, 1223, 820 e 1148 c.c.e falsa applicazione dell'art.1227 c.c. in relazione alla ritenuta buonafede della banca, al diritto dell'investitore di ritenere le cedole riscosse in buonafede sino al "default", nonché alla disposta detrazione dalla somma investita di quanto l'investitore avrebbe potuto ipoteticamente ricavare aderendo alla OPS formulata dall'Argentina nel 2005”. Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa: Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 6 di 10 1) ha ritenuto non provata la mala fede dell’intermediario ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire;
2) ha affermato la necessità di dedurre dalla somma oggetto dell’obbligo restitutorio le somme percepite dal ricorrente a titolo di cedole;
3) ha ulteriormente detratto dalla somma spettante al ricorrente a titolo di ripetizione quanto lo stesso avrebbe potuto percepire aderendo all’OPS formulata dalla Repubblica argentina; ed argomenta che:
1) la mala fede dell’intermediario era desumibile dalla violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell’adeguatezza al momento dell’effettuazione dell’acquisto delle obbligazioni;
2) le somme percepite dal ricorrente a titolo di cedole costituiscono frutti che il ricorrente ha percepito in buona fede e che, pertanto, ha diritto a trattenere ex art. 1148 c.c.;
3) nessun concorso di colpa sarebbe configurabile in relazione alla scelta dell’investitore di non aderire all’OPS formulata dalla Repubblica argentina.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2.1. Quanto al primo dei profili che il ricorsoviene unitariamente a sollevare,lo stesso risulta in primo luogo inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, lo stesso si traduce in un inammissibile sindacato in fatto sulla valutazione operata dal giudice del merito in ordine all’assenza, nel caso concreto, di prova adeguata della mala fede dell’odierna controricorrente. Dall’altro lato, le argomentazioni del ricorrente omettono di confrontarsi concretamente con la ratio della decisione impugnata, nel Sez.
S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 7 di 10 momento in cui quest’ultima ha affermatoche “l'appellante non ha dato prova della malafede della Banca (il relativo onere incombeva sul Benetazzo, anche in considerazione del principio generale di presunzione della buona fede) fra l’altro non censurando l’argomentazione del Tribunale che non si poteva presumere la malafede della Banca fin dal 1998 poiché il default si era manifestato dopo tre anni (…)”al punto che la decisione della Corte d’appello su tale profilo si è tradotta in una declaratoria di inammissibilità.
All’inammissibilità delle argomentazioni spese dal ricorrente si viene a sommare, poi, la radicale infondatezza delle stesse, essendosi la Corte territoriale conformata al principio –enunciato da questa Corte –per cui, in tema di intermediazione finanziaria, allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsaper effetto dalla mera imputabilità all’intermediario medesimo dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale e gravando, semmai, su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede (Cass.
Sez. 1 -Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018). È opportuno precisare che non può invocarsi in senso contrario altra recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 423 del 08/01/2025): quest’ultima, infatti, senza considerare il precedente del 2018, si è comunque occupata del distinto tema della data di decorrenza, in relazione alla buona o mala fede, dell’importo delle cedole riscosse e non del profilo della restituzione dell’importo versato Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 8 di 10 per l’investimento, chiarendo in ogni caso che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. 2.2.
Parimenti infondate risultano le deduzioni del ricorrente in relazione all’esclusione, dagli obblighi restitutori, delle somme percepite a titolo di cedole sui titoli. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che , allor q uando venga dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Cass.
Sez. 1 - Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 2661 del 30/01/2019), comprese, quindi, le cedole eventualmente incassatedall’investitore, dal momento che l’obbligo di loro restituzione costituisce “un diretto riflesso dell'effetto caducatorio che si ricollega alla pronunciata risoluzione del contratto”, come da questa Corte già chiarito (cfr. sempre Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025), proprio in relazione alla tesi del diritto alla ritenzione delle cedole medesime come frutti civili. 2.3. Sono invece fondate le doglianze formulate dal ricorrente in relazione al terzo profilo dedotto con il ricorso, e cioè l’applicabilità o meno dell’art. 1227, secondo comma, c.c. all’investitore che abbia rifiutato di aderire all’OPSV formulata dalla Repubblica Argentina.
Sez. S1- R.G. 29565/2020 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 9 di 10 Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi del profilo in questione ed ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio del governo argentino -pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore - non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., sia perché posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimentosia perché la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo alle fattispecie relative al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale(Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 ). La decisione assunta sul punto dalla Corte d’appello risulta quindi del tutto difforme da tale principio, omettendo in particolare di considerare l’inapplicabilità dell’art. 1227 c.c. ad una obbligazione di natura restitutoria, quale è la qualificazione che è stata operata dalla stessa Corte territoriale nella propria decisione.
3. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio di diritto qui richiamato, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazio