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Ordinanza — n. 28105/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a clerical error omitting a lawyer's fee deduction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The lower court failed to include a specific deduction for the opposing counsel's fees, despite the request being made in the counter-petition. The court ruled that the proper remedy for such an omission is a material error correction procedure rather than a standard appeal, ensuring the lawyer's right to execution is respected.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the procedural remedy for an omitted request by a non-statutory defender is the correction of a material error, which ensures the principle of reasonable duration and guarantees the defender's right to a title for execution.

Parole chiave

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material error correction clerical omission lawyer fee deduction non-statutory defender title for execution Corte di Cassazione litigation costs allocation anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2, c.p.c.
287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 5082/2024
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., n. 5082/2024: n.
Cass., n. 12437/2017
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1844/2025proposto da: CIS s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; rappresentata e di fes a dall’avv.to Antonio De Maio, per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- INTESA SANPAOLOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. Alfredo Genovese, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione,n. 33862/2024, depositata indata 22.12.2024; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’1.10.2025dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE La Cis s.r.l. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, in data 22.12.2024, nella parte in cui non hadisposto nel dispositivo, nel liquidare le spese di giudizio, la distrazione a favore del difensore antistatario,avv. Antonio De Maio il quale ne aveva fatto richiesta nel controricorso. RITENUTO CHE Il ricorso è fondato. In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., n. 5082/2024: n. 12437/2017).

Nella specie, come detto, il difensore del ricorrente aveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate alla Cis s.r.l. omettendo di disporre la richiesta distrazione. Pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 33862/2024, depositata in data 22.12.2024, nel senso che ove leggesi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da Cis s.r.l. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute da Cis s.r.l. e dal Piazzetta, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv.

Antonio De Maio, difensore della Cis s.r.l.; Così deciso, in Roma,