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Ordinanza — n. 28084/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bank account balance recalculation, citing lack of specific error and inadmissibility of fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28084/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mobilificio Petti s.r.l. inadmissible and dismissed the case against Banca Monte di Paschi di Siena. The appellant argued that the appellate court incorrectly required a formal written contract to prove credit opening, while the bank contended the lower court properly found a lack of evidence for such a contract. The court rejected the appeal because the appellate judgment explicitly stated no credit contract existed, making the alleged error non-existent and the appeal's focus on 'bank balance' versus 'recalculated balance' legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 115, 116, 198 c.p.c., 2033 e 2946 c.c.: An appeal challenging a judgment on the recalculation of a bank account balance is inadmissible if the appellate court has already found a lack of evidence for the alleged legal fact, as the supreme court cannot review factual findings.

Parole chiave

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bank account balance recalculation inadmissibility of appeal lack of evidence credit contract appellate court factual findings banking dispute civil procedure pena pecuniaria sospesa pagamento a rate commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
Art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Art. 115, 116, 198 c.p.c.
25332); per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 2033 e 2946 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
3340; Cass.13 ottobre 2017, n.
art. 380- bis c.p
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
art. 115 c.p
25332); per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 198 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 maggio 2021, n. 9141
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16086 R.G. anno 2022 proposto da: Mobilificio Petti s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Riccardi e dall’avvocato Edgardo Riccardi; ricorrente contro Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Mannocchi; controricorrente avverso la sentenza n. 1810/2021 emessa dalla Corte di appello di Salerno il 27 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA 1. ─ Mobilificio Patti s.r.l. in liquidazione ha impugnato per Sez. I – RG 16086/2022 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16086/2022 Numero sezionale 3025/2025 Numero di raccolta generale 28084/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 cassazione la sentenza della Corte di appello di Salerno pubblicata il 27 dicembre 2021 facendo valere due motivi di ricorso, entrambi afferenti il ricalcolo del saldo di un conto corrente e di alcuni conti ad esso collegati: rapporti ― tutti questi ― intrattenuti dalla società con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Con la pronuncia di primo grado, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, la convenuta Banca Monte dei Paschi era stata condannata al pagamento della somma di euro 240.327,74 oltre interessi. In sede di gravame l’importo dovuto dalla banca è stato rideterminato in euro 45.922,60, oltre interessi. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. 2. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[I]l primo motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 198 c.p.c., 2033 e 2946 c.c. è inammissibile; «la ricorrente lamenta, in sintesi, che l’apertura di credito idonea a determinare la natura ripristinatoria delle rimesse eseguite potesse desumersi dagli estratti conto prodotti; «la sentenza impugnata ha però accertato in fatto un difetto di prova al riguardo osservando che ‘il consulente rinominato in appello ha ben ribadito che dal complesso delle acquisizioni documentali sulla cui scorta ha redatto i propri elaborati (anche in prime cure) non sia emerso alcun contratto di apertura di credito in conto corrente’;

«in conseguenza, la censura finisce per confutare un accertamento in questa sede non sindacabile; «infatti: la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso Sez. I – RG 16086/2022 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16086/2022 Numero sezionale 3025/2025 Numero di raccolta generale 28084/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519;

Cass. 28 novembre 2014, n. 25332); per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016); il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;

Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315); l’evocazione Sez. I – RG 16086/2022 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16086/2022 Numero sezionale 3025/2025 Numero di raccolta generale 28084/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 dell’art. 198 c.p.c. che disciplina l’esame contabile non può di certo veicolare, in sede di legittimità, il riesame del valore probatorio degli elementi sottoposti all’esame del c.t.u.;

«anche il secondo motivo, con cui ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1422, 2033 e 2946 c.c. è inammissibile; «la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe recepito la rielaborazione del consulente in cui non si sarebbe adottato il criterio del c.d. saldo rettificato; «anzitutto non risulta affatto evidente che la modalità di calcolo adottata dal c.t.u. sia affetta da errore: la tabella inserita a pag. 12 del ricorso non fornisce intellegibili indicazioni al riguardo; «comunque non è spiegato, in modo esauriente, quale sarebbe la decisività della censura: la ricorrente menziona, a pag. 13 del ricorso, l’esito della consulenza tecnica esperita in primo grado, recante un saldo superiore rispetto a quello accertato dalla Corte di appello, ma l’indicazione è priva di consistenza, dal momento che la pronuncia di primo grado aveva respinto l’eccezione di prescrizione, che invece il Giudice del gravame ha accolto, pervenendo, in conseguenza, a un risultato contabile meno favorevole alla società correntista: non è chiaro, allora, come il supposto errore abbia inciso sul risultato finale;

«in terzo luogo, il mezzo di censura non reca menzione del passaggio della sentenza impugnata in cui sarebbe stata espressa l’opzione per il criterio del saldo rettificato, né spiega, nel rispetto del principio di autosufficienza, come la questione circa la necessità di adottare tale metodo di calcolo, asseritamente disatteso dal consulente tecnico, sia stata sottoposta avanti alla Corte di appello: si deve osservare, al riguardo, che l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi può avvenire alternativamente o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481) e che la ricorrente si è invece limitata a menzionare alcuni atti processuali senza illustrarne, nell’uno o Sez.

I – RG 16086/2022 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16086/2022 Numero sezionale 3025/2025 Numero di raccolta generale 28084/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 nell’altro modo, il preciso contenuto; poiché, dunque, la sentenza non fa menzione della questione circa il saldo rettificato e la deduzione dell’avvenuta proposizione della predetta questione avanti al giudice di merito è priva della necessaria specificità, il tema di indagine proposto sfugge alla cognizione di questa Corte, visto che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano, come nel caso in esame, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443;

Cass. 5 maggio 2006, n. 10319)». 2. ― Il Collegio reputa che il ricorso sia effettivamente inammissibile. Quanto al primo motivo, non si vede come desumere dal mero riferimento della sentenza al «complesso delle acquisizioni documentali» (menzionato nella memoria, a pag.

3) la conclusione secondo cui la Corte di appello avrebbe (illegittimamente) ritenuto che la prova dell’apertura di credito «potesse essere fornita esclusivamente mediante la produzione di un contratto formale e scritto». Con riferimento al secondo mezzo, se ne rimarca la carenza di specificità, in quanto, in mancanza di alcuna enunciazione della Corte di merito quanto all’applicazione del «saldo banca» in luogo del «saldo ricalcolato», il ricorso non reca alcuna puntuale evidenza dell’errore in cui la stessa Corte sarebbe incorsa, ma ne affida l’individuazione a controvertibili interpretazioni del materiale di causa e, in dissonanza dal principio richiamato nella proposta, non reca alcuna trascrizione, nelle parti che interessano, delle deduzioni con cui la questione sarebbe stata realmente proposta al Giudice del gravame.

Ma la spiegata impugnazione non dà nemmeno conto della decisività dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, visto che questa ha escluso che sia stata fornita prova dell’apertura di credito: e la distinzione tra «saldo banca» e «saldo ricalcolato» assume rilievo in presenza di un conto Sez. I – RG 16086/2022 camera di consiglio 17.9.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 16086/2022 Numero sezionale 3025/2025 Numero di raccolta generale 28084/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 affidato, al fine di differenziare correttamente le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie (si veda, sul punto, Cass. 19 maggio 2021, n. 9141, secondo cui, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, «al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio»). 3.

― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabi