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Ordinanza — n. 28080/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify specific omitted historical facts under Art. 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28080/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Cristiana Martinez's appeal against the Rome Court of Appeal inadmissible. Martinez argued that the lower court omitted a decisive historical fact regarding a joint bank account balance, while Phoenix Asset Management contended the appeal lacked the required specificity under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court rejected the claim because the appellant failed to pinpoint the exact text or date of the omitted fact, rendering the complaint vague and insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 369, n. 4 c.p.c.: A cassation complaint alleging an omitted historical fact is inadmissible if the appellant fails to specify the precise text, date, or context of the fact within the record.

Parole chiave

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omitted historical fact cassation inadmissibility specificity requirement decisive fact Code of Civil Procedure joint bank account procedural defect opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
«il motivo è inammissibile; «l'art. 360, n.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
20694; Cass. 13 giugno 2018, n.
art. 650 c.p
La controversia definita dal Giudice distrettuale si origina da un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
art. 380- bis c.p
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 1 luglio 2024, n. 18018
Cass. 9 agosto 2018, n. 20694
Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass.
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430
20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430); «col secondo motivo è prospettata la nullità della sentenza per violazione dell’art.
Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. 1 marzo 2022, n. 6758
22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass.
Cass. 23 maggio 2019, n. 13977
6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977)».
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24992 R.G. anno 2022 proposto da: Martinez Cristiana, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo D’Elia; ricorrente contro Phoenix Asset Management s.p.a. quale procuratrice di Tiberius SPV s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Marchizza; controricorrente nonchè contro doBank s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 4139/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma il 16 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 Sez. I – RG 24992/2022 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a :

M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 24992/2022 Numero sezionale 3027/2025 Numero di raccolta generale 28080/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Cristiana Martinez ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 16 giugno 2022. La controversia definita dal Giudice distrettuale si origina da un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo con cui alla predetta Martinez era stato intimato il pagamento della somma di lire 120.108.679 (oltre interessi), corrispondente al saldo debitore di un conto corrente cointestato.

Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi ed è resistito con controricorso da Phoenix Asset Management s.p.a., procuratrice di Tiberius SPV s.r.l. 2. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[I]l primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;

«il motivo è inammissibile; «l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui Sez.

I – RG 24992/2022 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 24992/2022 Numero sezionale 3027/2025 Numero di raccolta generale 28080/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); la ricorrente manca di isolare il fatto storico cui intende riferirsi e di fornire le altre indicazioni sopra indicate; «il motivo fa riferimento a semplici questioni, ma il fatto decisivo per il giudizio rilevante a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ― ossia il preciso accadimento o la precisa circostanza in senso storico– naturalistico ― non è assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268);

«oltretutto, delle questioni menzionate nel corpo del primo motivo la sentenza non parla: ebbene, ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018;

Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430); «col secondo motivo è prospettata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; Sez. I – RG 24992/2022 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 24992/2022 Numero sezionale 3027/2025 Numero di raccolta generale 28080/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 «il motivo è infondato; «la motivazione della sentenza impugnata è pienamente comprensibile e niente affatto apparente, per tale dovendosi considerare ― come mostra di sapere la stessa ricorrente ― quella motivazione che benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977)». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria. 3. ― Il ricorso va quindi respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore Sez.

I – RG 24992/2022 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 24992/2022 Numero sezionale 3027/2025 Numero di raccolta generale 28080/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così