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Ordinanza — n. 28070/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses guarantor's appeal arguing statute of limitations was not raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28070/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Andrea Bandiera's appeal against a judgment ordering him to pay as a guarantor. Bandiera argued the statute of limitations had expired under Article 1957 of the Civil Code, but the lower courts had not addressed this specific defense. The court held that because the exception of limitation was not formally raised in the lower proceedings, it is precluded, regardless of any potential nullity in the contract clauses.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The exception of limitation of action is a personal defense that must be raised by the guarantor; failure to do so in lower courts precludes its examination on appeal, even if the underlying contract clause is null.

Parole chiave

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statute of limitations guarantee contract personal defense preclusion principle Civil Code Art 1957 Cassation appeal procedural default obbligazione fondiaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
15165); «è conseguentemente escluso che in questa sede l’odierno istante possa dolersi della violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., il cui regime implicava la necessità di una tempestiva proposizione della relativa eccezione;
Art. 112 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
Art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
art. 1957 c.c
15165); «è conseguentemente escluso che in questa sede l’odierno istante possa dolersi della violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., il cui regime implicava la necessità di una tempestiva proposizione della relativa eccezione;
art. 372 c.p
art. 345 c.p
2 ― conteneva solo deduzioni vertenti sulla nullità e l’annullabilità del contratto fideiussorio), non avrebbe potuto essere nemmeno fatta valere in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851
ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 4920 R.G. anno 2024 proposto da: Bandiera Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Tribulato e dall’avvocato Filadelfo Tribulato, domiciliato presso l’avvocato Stefania Inglese; ricorrente contro Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Penelope SPV, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Di Luciano, domiciliata presso l’avvocato Antonio Riitano; controricorrente nonché contro Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 1461/2023 emessa dalla Corte di appello di Catania, pubblicata il 27 luglio 2023.

Sez. I – RG 4920/2024 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4920/2024 Numero sezionale 3029/2025 Numero di raccolta generale 28070/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Il Tribunale di Siracusa ha respinto l’opposizione proposta da Concetta Foti avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato, in qualità di fideiussore del figlio Andrea Bandiera, titolare della ditta Italtronic, il pagamento, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., rappresentata dalla procuratrice Italfondiario s.p.a., della somma di euro 106.402,63, oltre interessi e spese: somma dovuta dal debitore principale alla banca a titolo di saldo debitore di un mutuo fondiario contratto il 9 giugno 2004.

La Corte di appello di Catania, in esito al giudizio di impugnazione, in cui si è costituita Penelope SPV, cessionaria del credito, ha respinto il gravame contro la sentenza di primo grado. 2. ─ Ricorre per cassazione Andrea Bandiera, erede della deceduta Concetta Foti. Resiste con controricorso Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Penelope SPV. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[I]l ricorso per cassazione di Angelo Bandiera, articolato in due motivi, non ha fondamento; «col primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c.; col secondo la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.; «i due mezzi di censura sono incentrati sulla mancata declaratoria della decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane Sez. I – RG 4920/2024 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4920/2024 Numero sezionale 3029/2025 Numero di raccolta generale 28070/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate; «lo stesso ricorrente riconosce, nel ricorso per cassazione (pag. 4), che, a fronte del rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte del Giudice di primo grado, egli si limitò a lamentare, in appello, che l’accertata nullità, per la violazione della normativa antitrust, di alcune clausole contrattuali ― tra cui quella di deroga alla disciplina del cit. art.1957 c.c. ― aveva determinato la nullità dell’intero contratto di fideiussione; tale assunto riceve conferma nella sentenza impugnata (pag.

3) ove si legge che col primo motivo di gravame (l’unico in cui si dibatteva nella nominata disposizione pattizia) la pronuncia di primo grado era stata censurata ‘per aver dichiarato [il Tribunale] la nullità parziale delle clausole b), f) ed h) del contratto di fideiussione del 17 giugno 1998 […] anziché la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.., trattandosi di clausole ritenute indispensabili dalle parti’; «deve rammentarsi che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443;

Cass. 5 maggio 2006, n. 10319); «nel caso in esame, la questione sulla decadenza implica un accertamento di fatto e non è comunque rilevabile d’ufficio (Cass. 25 marzo 2024, n. 8023; cfr. pure Cass. 17 giugno 1963, n. 1613): a quest’ultimo riguardo va sottolineato che l’eccezione di decadenza, non essendo stata proposta dall’odierno ricorrente nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (il quale, come si desume dal ricorso Sez. I – RG 4920/2024 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4920/2024 Numero sezionale 3029/2025 Numero di raccolta generale 28070/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 per cassazione ― pag. 2 ― conteneva solo deduzioni vertenti sulla nullità e l’annullabilità del contratto fideiussorio), non avrebbe potuto essere nemmeno fatta valere in appello, ostandovi l’art. 345 c.p.c. (cfr.: Cass.10 giugno 2024, n. 16119; Cass. 30 maggio 2024, n. 15165); «è conseguentemente escluso che in questa sede l’odierno istante possa dolersi della violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., il cui regime implicava la necessità di una tempestiva proposizione della relativa eccezione;

«il secondo mezzo è, poi, manifestamente infondato, visto che verte su eccezione che alla Corte di appello non era stata nemmeno devoluta». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria. In questo atto si è rimarcato che in giudizio sarebbe stato accertato: «i) che il ricorrente ha eccepito la nullità della clausola che non obbligava la banca a rispettare il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c.; ii) che l’odierna parte ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore; iii) che la nullità della clausola f) è stata dichiarata dalla sentenza del Tribunale di Siracusa e sul punto è diventata definitiva».

Il rilievo non è concludente alla luce di quanto osservato nella proposta. La mancata tempestiva proposizione dell’eccezione di decadenza impedisce che la nullità abbia ricadute sulla controversia in esame; come rilevato da questa Corte, l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851).

In altri termini, anche ad ammettere la nullità della clausola, il garante non può trarre vantaggio dalla medesima: e Sez. I – RG 4920/2024 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4920/2024 Numero sezionale 3029/2025 Numero di raccolta generale 28070/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 ciò in quanto la detta nullità opererebbe nel senso di ripristinare la regola posta dal cit. art. 1957 c.c., cui la clausola nulla aveva derogato, ma che è priva di rilievo in un giudizio in cui non è stato ritualmente introdotto il tema della decadenza del creditore dal diritto di far valere la propria pretesa nei confronti del fideiussore. 3.

― Il ricorso va quindi respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,