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Ordinanza — n. 28069/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove factual findings required by consumer protection statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible, the incidental appeal ineffective, and the conditional incidental appeal absorbed. The appellant argued that bank fees were usurious because the intermediary contract was not signed before the loan, citing specific articles of the Consumer Code and TUB. The Court rejected this because the lower court did not explicitly find the intermediary contract was signed on the same day as the loan, a factual prerequisite necessary to challenge the legal classification of the clauses.

Regesto Legislator

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Art. 125, commi 5 e 6 t.u.b.; Art. 33, secondo comma, lett. n) cod. cons.: The cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law relies on a factual assumption not explicitly ascertained by the court of first instance, as the judge of fact cannot be substituted by the court of cassation.

Parole chiave

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consumer protection usurious clauses intermediary contract factual findings inadmissibility appeal TUB provisions consumer code diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 125, commi 5 e 6 t.u.b.
Art. 33, secondo comma, lett. n) cod. cons.
e rilevante ai fini dell’accertamento della vessatorietà della relativa clausola exart. 33, secondo comma, lett.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 334 c.p.c.
Art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
art. 2033 cod. civ
artt. 2033 cod. civ
articolo 366 c.p
Ed invero, l’articolo 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
Cass., 23 settembre 2016, n. 18715
Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15070/2024R.G. proposto da Maglioli Santo, rappresentata e difesa dall’avv.Antonello Piana -ricorrente - contro IBL - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ a vv. Rosa Anna Enza Cervellione -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Sassarin. 278/2024, depositata il 5 marzo2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -Santo Maglioli propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, depositata il 5 marzo 2024 , che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla IBL - Istituto Bancario del Oggetto:credito ai consumatori Lavoro s.p.a., hacondannato quest’ultima al pagamento in favore della odierna ricorrente della ( minor ) somma di euro 1.219,80 , oltre interessi legali; - la Corte di appello ha riferito che con l’atto introduttivo del giudizio l’attrice aveva chiesto la condanna dell a banca alla restituzione delle somme versate a titolo di commissioni previste in un contratto di finanziamento, in quanto le relative clausole erano prive di giustificazione causale e comunque vessatorie o viziate da dolo incidentale; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma di euro 2.270,00, pari alle commissioni versate, in quanto prive di causa, corrisposte in violazione dell’art. 125, commi 5 e 6, t.u.b. e previste da clausole ritenute vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 cod.cons .; -ha, quindi, parzialmente accolto il gravame della banca, escludendo dall’importo restitutorio quanto versate a titolo di commissione di intermediazione, poiché oggetto di specifica pattuizione e, in ogni caso, corrisposte alla società di intermediazione (la Eurocqs s.p.a.), la quale, dunque, era unica legittimata passiva; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricorso la IBL - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., la quale propone ricorso incidentale, affidato a un motivo, e ricorso incidentale condizionato; -avverso tale ricors o la ricorrente principale non spiega alcuna difesa ; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa; -le parti depositano memorie;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 t.u.b., per aver la Corte di appello ritenuto dovute le commissionidi intermediazione benché il contratto tra consumatore e intermediario non fosse stato stipulato in epoca antecedente rispetto al contratto diprestito; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, secondo comma, lett. n), cod. cons., nella parte in cui è stato escluso l’effetto sorpresa per il consumatore derivante dalla previsione di commissioni di intermediazioni avuto riguardo alla rilevata contestualità del contratto di intermediazione e del contratto di prestito; - con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la banca mutuante non fosse legittimata passiva dell’azione di ripetizione dell’importo versato a titolo di commissioni di intermediazione,benché accipiens formale e sostanziale e direttamente responsabile dell'operato del suo collaboratoremandatario; - con l’ultimo motivo formula analoga censura in relazione al diverso paradigma rappresentato dagli artt. 2033 cod. civ. e 6 e 7 Dir. 93/13 CEE, deducendo, in particolare, la violazione del principio di effettività della tutela del consumatore; - la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che i l ricorso principale fosse inammissibile; - ha, in particolare, osservato che « il ricorso non spiega neppure approssimativamente in che cosa esattamente consisterebbe detta commissione di intermediazione e quale sarebbe il testo della clausola, evidentemente indispensabile ai fini dello scrutinio di tutte le censure spiegate.

Ed invero, l’articolo 366 c.p.c. stabilisce che: «Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:… 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi». Ora, nel caso in esame, vertendosi in ipotesi di controversia concernente la asserita nullità di una clausola contrattuale, l’osservanza del precetto stabilito dalla norma, e cioè «l’illustrazione del contenuto rilevante», evidentemente richiedeva la trascrizione della clausola contrattuale incriminata: dal ricorso viceversa non si sa affatto che cosa la clausola dica e, per la verità, dal ricorso non risulta neppure dove detta clausola, in quale articolo, nell’ambito dei contratti (e del tutto oscuro, stando alla lettura del ricorso, come essi siano stati congegnati,ma certo è che, almeno secondo quanto dice il ricorrente, vi erano due distinti contratti, uno di finanziamento e uno di intermediazione), fosse collocata.

Dopodiché l’osservanza della norma richiede la «localizzazione» del documento posto a sostegno del ricorso, e cioè un adempimento elementare, quale l’indicazione del luogo (analogico digitale) in cui il documento è reperibile negli atti del giudizio di merito: e neppure questo si sa, giacché in calce al ricorso è indicata la produzione del contratto nel cosiddetto «fascicoletto» allegato al ricorso, ma non altro»; -il Collegio condivide tali considerazioni; -può aggiungersi, in replica alle osservazioni contenute nell’istanza di decisione del ricorso, che l e doglianz e espresse nei primi due motivi poggiano sull’assunto che il contratto di intermediazione è stato stipulato lo stessogiorno del contratto di prestito, per cui difetterebbe il requisito dell’anteriorità del primo rispetto al secondo richiesto dall’art. 125 novies t.u.b. e rilevante ai fini dell’accertamento della vessatorietà della relativa clausola exart. 33, secondo comma, lett. n., cod. cons; -di tale circostanza fattuale, tuttavia, non vi è riscontro nella sentenza impugnata, per cui la doglianza non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - si condivide, altresì, la proposta di definizione nella parte in cui ha ritenuto che «La formulazione della proposta di definizione anticipata non è preclusa dalla proposizione del ricorso incidentale (e tantomeno di quello incidentale condizionato) dal momento che la sentenza è stata notificata, e la notificazione fa decorre il termine «breve», ai sensi dell’articolo 325 c.p.c., per entrambe le parti, in data 16 aprile 2024, mentre il ricorso incidentale della banca è datato 18 luglio.

Si tratta cioè di un ricorso incidentale tardivo al quale si applica la disciplina dell’articolo 334 c.p.c.»; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quello incidentale inefficace e quello incidentale condizionato assorbito; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr.

Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540); - il ricorrente principale va, dunque, condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 500,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile , quello incidentale inefficace e quello incidentale condizionato assorbito; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Condanna il ricorrente principale al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00,in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel