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Ordinanza — n. 27947/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove distinct factual grounds for double conformity. The court rejects the claim that the lower court erred in applying maritime law over civil code provisions regarding demanial property occupation. The decision establishes that appeals must explicitly cite specific factual differences between first and second instance judgments to avoid double conformity preclusion. The court holds that generic complaints about legal interpretation without pinpointing factual divergences are inadmissible under procedural rules. This ruling clarifies the strict requirements for challenging lower court decisions on double conformity grounds. The judgment emphasizes the necessity of demonstrating how facts changed between instances to justify a cassation appeal. The court concludes that the appellant failed to meet these procedural thresholds for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27947/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued the lower court erred in applying civil code provisions instead of maritime law regarding demanial property occupation, but failed to prove distinct factual grounds between the first and second instance judgments. The court ruled that generic complaints about legal interpretation without specific factual differences constitute a violation of the double conformity preclusion rule, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 5; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate distinct factual grounds between the first and second instance judgments to avoid the double conformity preclusion rule.

Parole chiave

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double conformity preclusion demanial property occupation maritime law supremacy civil code provisions inadmissible appeal factual grounds divergence procedural preclusion deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.
Invero, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n.
Art. 49 Codice della navigazione
2055 cc, e la domanda di comp ensazione per rimborso delle somme erogate per i miglioramenti apportati all’immobile oggetto di causa, osservando che: era applicabile l’art. 49 codice della navigazione- ritenuto prevalente sull’art.
Art. 936 c.c.
4 c.p.c., per non aver la Corte d’appello, a differenza del giudice di primo grado, ritenuto applicabile l’art. 936 c.c., invocando il rapporto di concessione (in particolare il suddetto art.
Art. 2055 c.c.
art. 936 c.c
4 c.p.c., per non aver la Corte d’appello, a differenza del giudice di primo grado, ritenuto applicabile l’art. 936 c.c., invocando il rapporto di concessione (in particolare il suddetto art.
art. 348 ter cod. proc. civ
Invero, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n.5528/14; n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 5528/14
Cass., n. 19001/2016
Cass., n. 17005/2024
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20708/2021 proposto da: SGRO’ EDUARDO,rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Pagano , per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappres. p.t.; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.; rappres. e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; CARLO DE PANFILIS; GIAMPAOLO DE PANFILIS, nella qualità di eredi di ANGELLOTTI AUGUSTA; -intimati- avverso lasentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli , n. 3620/2020, pubblicata in data 22.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.09.2025 dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Con sentenza del 21.10.2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Eduardo Sgrò nei confronti dell’Agenzia del Demanio avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’istanza avanzata dalla stessa Agenzia di pagamento della differenza tra la somma versata a titolo d’indennità d’occupazione dell’immobile in Napoli, ai Ponti Rossi n. 54, e quella rideterminata dal medesimo ufficio per aggiornamento annuale dei canoni dovuti dai privati nel periodo dell’occupazione (1.1.1994- 30.9.2006), per non essere dallo stesso nulla dovuto quantomeno fino alla data del decesso della compagna, Maria Francesca De Panfilis ( deceduta nel 2005 e con la quale aveva iniziato a convivere, more uxorio, nell’abitazione di Via Ponti Rossi n° 52 solo a far data dal luglio 1997), ferma restando in ogni caso la decurtazione dell’importo dovuto da Angellotti Augusta, madre della predettaDe Panfilis (deceduta nel 2005).

In subordine, l’attore chiedeva accertarsi e dichiararsi la prescrizione per le somme riferitea data antecedente al 7 ottobre 2001; in via ulteriormente subordinata, di determinare il credito dell’Agenzia del Demanio, tenendo conto:

1) dell’utilizzazione dell’immobile da parte di Augusta Angellotti, madre della De Panfilis, contemporaneamente all’attore, ripartendo conseguentemente l’importo;

2) dell’esecuzione dei lavori a spese della De Panfilis e dell’attore per importi di gran lunga superiori a quelli vantati dal Demanio. Con sentenza del 22.10.2020 la Corte territoriale accoglieva il secondo motivo dell’appello dello Sgrò, in ordine all’eccezione di prescrizione riguardo all’indennità d’occupazione illegittima per gli anni anteriori al 7.10.2001, confermando il credito azionato per il quinquennio successivo, e rigettava i motiviriguardanti la contestata solidarietà dell’obbligazione da occupazione (effettuata da diversi soggetti) in ragione del relativo carattere illecito, a norma dell’art. 2055 cc, e la domanda di comp ensazione per rimborso delle somme erogate per i miglioramenti apportati all’immobile oggetto di causa, osservando che: era applicabile l’art. 49 codice della navigazione- ritenuto prevalente sull’art. 936 cc - che escludeva ogni rimborso per le opere eseguite dopo la scadenza della concessione, salva diversa previsione della concessione; in particolare, la natura pubblicistica del bene e la soggezione dell’interesse privato a quello pubblico comportava invece l’inapplicabilità dell’art. 936 cc in tema di miglioramenti; ciò era avvalorato dal disposto dell’art. 9 della concessione del 1974 secondo cui era vietato al concessionario, senza consenso scritto dell’amministrazione concedente, apportare migliorie o innovazioni di qualunque tipo (che restavano acquisite all'ente, salva richiesta di rimessione in pristino).

Eduardo Sgrò ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce omesso esame di fatti rilevanti per aver la Corte d’Appello, pretermettendo le chiare risultanze probatorie e nonostante risultasse agli atti che lo Sgrò avesse stabilito la propria residenza nell’immobile per cui è causa solo nell’agosto 2003- mo mento dal quale lo stesso avrebbe potuto ritenersi effettivamente e stabilmente occupante dell’immobile - disatteso il motivo avente ad oggetto la domanda di ripartizione della pretesa creditoria con la Angellotti, che aveva vissuto nell’immobile, nel periodo dal 1994 al 2006, ben prima dell’attore nonché dopo contempo raneamente, ritenendo l’obbligazione risarcitoria da occupazione sine titulogravante in solido sui condebitori.

Al riguardo, il ricorrente lamenta in particolare che: la Corte d’appelloabbia ritenuto solidale l’obbligazione, senza tener conto che la Angellotti aveva risieduto presso l’appartamento dal 15.03.1993 al 18.03.1996 (quando l’attore non viveva nell’immobile) per poi ritornarvi ufficialmente dal 06.10.2003 al 2006, data del rilascio del certificato dalla stessa prodotto; al contrario –come del resto dedotto anche dal l’Agenzia del Demanio – il ricorrente aveva stabilito la propria residenza nell’appartamento di via Ponti Rossi n. 52 solo nell’agosto del 2003; ciò trovava riscontro altresì nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dalla Angellotti, e nelle dichiarazioni del teste Bruno Alletta; pertanto non poteva essere ritenuta solidale l’obbligazione tra l’Angellotti, che aveva vissuto nel predetto appartamento quasi per tutto il periodo in contestazione anche se non continuativamente dal 1994 al 2006, e lo Sgrò che solo dal 2003 al 2006 avevaeffettivamente abitato l’immobile.

Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dell’atto di concessione demaniale rilasciato al De Panfilis Alfredo in data 11.09.1974- n. 12032 rep. 27 bis , parag. D - nonché degli artt. 936, 1150 e 2041 c.c.,ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per non aver la Corte d’appello, a differenza del giudice di primo grado, ritenuto applicabile l’art. 936 c.c., invocando il rapporto di concessione (in particolare il suddetto art. 9 dell’atto di concessione demaniale). Il terzo motivo denunzia, ex art. 360, c.1, n.4, cpc, l’omessa pronuncia sulla questione dell’ammissione della ctu volta ad accertare il quantum dell’indennità.

Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, va osservato che il motivo incorre nella preclusione della “doppia conforme”. Invero, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n.5528/14; n. 19001/2016). Nella specie, il ricorrente non ha allegato, né fornito tale dimostrazione.

Inoltre, è inammissibile la doglianza relativa all’omesso esame di fatti decisivi, sia in quanto diretta aduna diversa interpretazione e qualificazione giuridica dei fatti, sia in quanto prospetta impropriamente un vizio motivazionale insussistente. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 17005/2024).

Nel caso concreto, il ricorrente, attraverso il dedotto omesso esamedi fatto censura impropriamente l’at tività interpretativa operata dal giudice del merito, al fine di contestare la configurabilità dell’obbligazione solidale. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi incentrata sulla natura pubblicistica del rapporto. Invero, il ricorrente lamenta genericamente l’asserita erronea interpretazione della concessione e dello stesso art. 936 cc, ma senza censurare specificamente l’argomentazione sostenuta nella sentenza impugnata circa la prevalenza dell’art. 49 c.n. sul predetto art. 936 cc.

Il terzo motivo è da considerareassorbito dall’inammissibilità dei primi due. Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione degli intimati. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis d